Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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risulti più garantita la qualifica professionale d’esercizio, come presupposto all’articolo 15 capoverso 2 lettera b. Devono essere notificati anche i cambiamenti in relazione al nome o all’indirizzo della persona o delle persone in capo alla direzione.

Art. 33 Rispetto dei requisiti applicabili ai prodotti della canapa

Capoverso 1: spetta ai fabbricanti garantire, mediante il controllo autonomo, che vengano sempre rispettati i requisiti applicabili ai prodotti della canapa di cui alle sezioni 2 e 3. Essi hanno quindi il compito, in particolare, di creare processi adatti allo scopo e selezionare partner di cooperazione esterni competenti, come per esempio laboratori di analisi debitamente certificati. Prima dell’avvio della produzione deve essere disponibile la panoramica dei processi, in modo tale che le persone coinvolte abbiano ben chiara la procedura standard per i casi normali e per la gestione delle irregolarità. Il mancato adempimento dei requisiti di cui alle sezioni 2 e 3 può costituire una violazione grave delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione o degli obblighi imposti dalla legge e comportare la revoca delle autorizzazioni di coltivazione o fabbricazione conformemente all’articolo 18.

Capoverso 2: per semplificare l’esecuzione, il controllo autonomo deve essere documentato. A tale riguardo deve essere conferita al Consiglio federale la facoltà di disciplinare quali informazioni devono essere documentate e in quale forma vanno conservate. Per esempio, il Consiglio federale può prescrivere l’obbligo di registrare nel sistema elettronico di tracciabilità di cui all’articolo 85 determinati certificati di analisi che vengono richiesti nell’ambito del controllo autonomo della qualità dei prodotti, per consentire alle autorità d’esecuzione cantonali di accedervi in caso di necessità. Deve anche poter prescrivere, tenendo conto delle norme armonizzate a livello internazionale, procedure di analisi concrete che si rivelino necessarie per determinate categorie di prodotti. Ciò si rende necessario soprattutto in considerazione dell’andamento dinamico del mercato e dei cambiamenti dello stato delle conoscenze.

Art. 34 Notifica di prodotti della canapa contenenti additivi

Con l’obbligo di notifica all’UFSP dei prodotti della canapa contenenti additivi si intende garantire che l’ufficio federale, le autorità d’esecuzione cantonali e il pubblico abbiano una panoramica completa di tali prodotti destinati al mercato svizzero e della relativa composizione. Tale panoramica migliora la base di informazioni a disposizione delle autorità d’esecuzione cantonali e federali e semplifica quindi l’esecuzione. Le autorità e le organizzazioni di tutela dei consumatori possono eventualmente informarsi sulla composizione dei prodotti della canapa notificati e valutarne il potenziale di rischio. In caso di presunto rischio elevato per la salute, le autorità d’esecuzione cantonali devono poter intervenire ancor prima dell’immissione sul mercato dei prodotti in questione. Le autorità possono controllare eventualmente anche se la ricetta contiene additivi vietati di cui all’articolo 21 capoversi 1 e 2.

La notifica è limitata ai prodotti della canapa contenenti additivi, in quanto possono presentare rischi sconosciuti e inaspettati (v. anche il commento all’art. 21 cpv. 1 lett. a e b). Per esempio, un additivo che non è stato finora ampiamente utilizzato né testato in prodotti della canapa potrebbe provocare reazioni non previste o presentare anche interazioni con cannabinoidi. I meccanismi d’azione e i rischi dei prodotti della