Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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Si deve ipotizzare un rischio inaspettato o immediato per la salute, per esempio, nel caso di prodotti della canapa contaminati (v. art. 19 cpv. 1 e 2), per i quali è stato superato il tenore massimo consentito di THC totale (v. art. 20 cpv. 1 e 2 nonché art. 21 cpv. 2) o il tenore di principio attivo contenuto non è stato dichiarato correttamente (v. art. 28 cpv. 1 lett. d ed e) e nel caso di prodotti della canapa contenenti additivi vietati o non puri (v. art. 21). Può anche accadere che additivi di per sé consentiti e conformi alla legge si rivelino in un secondo momento problematici, perché interagiscono con il THC o altri componenti in modo inaspettato e tossico. Anche in questo caso i prodotti della canapa devono essere ritirati e richiamati. Anche i prodotti della canapa destinati a essere ingeriti o applicati all’interno della bocca privi di imballaggio a prova di bambino (art. 27 cpv. 2) o non corredati delle dovute avvertenze (art. 29 e 30) andrebbero considerati come aventi un rischio inaspettato o immediato per la salute conformemente a questo articolo e dovrebbero essere richiamati nel caso in cui giungano sul mercato. Non rientra nel concetto di rischio inaspettato o immediato secondo quanto previsto dall’articolo 36 il rischio per la salute già noto legato al consumo di THC o di un prodotto destinato a essere fumato.
I prodotti ritirati o richiamati devono essere eliminati conformemente all’articolo 88 o possono essere eventualmente riutilizzati non appena il rischio per la salute precedentemente identificato non sussiste più, per esempio sostituendo l’imballaggio di un prodotto della canapa con uno corredato delle informazioni corrette.
Sezione 5: Controllo
Art. 37 Misure di controllo
Capoverso 1: le autorità d’esecuzione federali e cantonali hanno il compito di controllare il mercato e l’osservanza delle disposizioni del capitolo 4, tra cui il rispetto delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui alla sezione 1, come per esempio la custodia del materiale di base e dei prodotti della canapa in un luogo a prova di furto.
Il capoverso 2 stabilisce che spetta ai Cantoni controllare il rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capitolo. In tale contesto, le autorità cantonali competenti effettuano analisi di laboratorio a campione tese a verificare i tenori di principi attivi dichiarati, la presenza di impurità e di additivi problematici. Le autorità d’esecuzione cantonali esistenti, come i chimici o i laboratori cantonali, dovrebbero disporre delle competenze tecniche in materia e delle apposite installazioni. Per metodi di analisi specifici potrebbe rendersi opportuna una collaborazione intercantonale. Per i prodotti della canapa più semplici e senza additivi, come i fiori di canapa e l’hashish, le procedure di analisi dovrebbero essere note, anche a seguito delle esperienze compiute con le sperimentazioni pilota con la canapa. Si deve anche verificare se i tenori di principi attivi analizzati corrispondono alle quantità indicate sull’imballaggio. In un’ottica di efficienza in termini di costi, i controlli possono essere pianificati sostanzialmente in funzione dei rischi, ovvero in caso di rispetto delle normative da parte delle aziende è possibile allungare gli intervalli tra un controllo e l’altro.