Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 93Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
concessione a un richiedente specifico possono assolutamente opporsi interessi pubblici essenziali, in particolare in materia di sanità pubblica e sicurezza. Spetta al Cantone valutare se una domanda concreta intacchi tali interessi essenziali, considerando in particolare le specificità della realtà locale, che possono essere differenti, come per esempio gli aspetti demografici, geografici o socioeconomici. Per quanto concerne l’assegnazione della concessione va comunque considerato in ogni caso l’adempimento dello scopo previsto dalla futura LPCan.
Al capoverso 1 lettere a–h vengono elencate le condizioni concrete che devono essere soddisfatte ai fini dell’assegnazione di una concessione. Tali condizioni e la verifica di precedenti penali in materia (p. es. estratto del casellario giudiziale di cui alla lett. f) servono anche a impedire infiltrazioni nella vendita da parte della criminalità organizzata.
Secondo la lettera a il richiedente deve essere una persona giuridica di diritto privato con sede in Svizzera. Può trattarsi di organizzazioni di utilità pubblica che perseguono uno scopo puramente ideale oppure di organizzazioni senza scopo di lucro (ONP), fondazioni o associazioni, ma anche aziende con uno scopo principalmente o parzialmente economico come società anonime, società a garanzia limitata o cooperative. La vendita di prodotti della canapa deve essere per contro senza scopo di lucro (v. lett. b). In questo modo si garantisce ai Cantoni un sufficiente margine d’azione nella scelta di un titolare della concessione adatto.
La lettera b esclude l’orientamento al profitto nell’ambito delle concessioni, ovvero nel contesto della vendita di prodotti della canapa. Con ciò si intende che attraverso la vendita di prodotti della canapa il titolare della concessione, i relativi membri o il relativo personale devono esercitare un’attività non finalizzata al conseguimento di un utile né possono conseguire utili o vantaggi personali o comunitari (nessuna distribuzione di utili). Tale restrizione si applica a prescindere dalla forma societaria del titolare della concessione (v. lett. a) e indipendentemente dal fatto che l’attività commerciale svolta da quest’ultimo al di fuori dell’ambito della concessione sia di pubblica utilità o a scopo di lucro. Ciò significa, per esempio, che una farmacia avente la forma giuridica di società anonima non potrebbe conseguire utili con la vendita in concessione di prodotti della canapa, ma le sarebbe consentito con la vendita di medicamenti o altri prodotti, in quanto tale attività esula dall’ambito della concessione149. Lo scopo di questa disposizione è di impedire che la vendita di prodotti della canapa ne promuova il consumo (v. art. 1 lett. e nonché n. 4.1.4).
Nonostante la disposizione di cui alla lettera b che vieta la vendita di prodotti della canapa a scopo di lucro, si può presumere che l’esercizio di punti vendita dei prodotti della canapa, anche se sottoposti a requisiti di vendita restrittivi (v. art. 42), generino utili. Da osservazioni effettuate nell’ambito delle sperimentazioni pilota con la canapa
149 Esiste una separazione analoga tra settore di attività a scopo di lucro e settore di attività non a scopo di lucro nell’ambito delle assicurazioni malattie. Queste ultime non possono perseguire uno scopo lucrativo nell’ambito dell’assicurazione di base obbligatoria per le cure medico-sanitarie (cfr. art. 2 della legge del 26 settembre 2014 concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie, RS 832.12), ma possono farlo nell’ambito dell’assicurazione complementare.