Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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Capitolo 5: Vendita di prodotti della canapa
Sezione 1: Concessione
Art. 39 Principi
Secondo il capoverso 1 i Cantoni hanno il diritto esclusivo di vendere prodotti della canapa in punti vendita fisici; si tratta di un’attività economica di monopolio dei Cantoni.
Viene previsto come soluzione il monopolio della vendita per due motivi. Da un lato, permette in sostanza di garantire efficacemente la salute pubblica e la protezione dei giovani, in quanto un commercio centralizzato è più facile da controllare, e con oneri inferiori, rispetto al commercio libero (v. n. 7.1)146. Dall’altro lato, in virtù delle convenzioni dell’ONU sul controllo degli stupefacenti ratificate dalla Svizzera lo Stato ha l’obbligo di controllare in toto il commercio di canapa (v. n. 7.2.1). Il diritto di vendere prodotti della canapa presso punti vendita fisici deve essere esercitato dai Cantoni e non dalla Confederazione, in quanto i Cantoni sono maggiormente in grado, rispetto a un’autorità centrale, di valutare la realtà locale (v. n. 4.1.4).
Un’ipotetica alternativa al monopolio di vendita statale o al rilascio di una concessione a terzi idonei (v. cpv. 2) sarebbe un sistema di autorizzazione per i punti vendita analogo a quello previsto per la coltivazione e la fabbricazione (v. capitolo 4, sezione 1). Tuttavia, a differenza di una concessione, la pretesa giuridica al rilascio di una tale autorizzazione di polizia sussiste se il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. Ciò potrebbe comportare per i Cantoni oneri d’esecuzione sproporzionati per la verifica di domande potenzialmente numerose nonché un onere considerevole legato ai procedimenti legali in relazione alle opposizioni presentate contro le domande respinte. Inoltre per le autorizzazioni di polizia non esistono di norma limitazioni quantitative (v. cpv. 3). Un sistema di autorizzazione potrebbe pertanto portare a una concentrazione elevata e indesiderata di punti vendita, a un’offerta eccessiva ed eventualmente a problemi di ordine pubblico. Per contro, l’onere legato a un sistema di concessione dovrebbe risultare nettamente inferiore, in quanto si può basare sul fabbisogno effettivo. Dal momento che il consumo di canapa è molto meno diffuso rispetto al consumo di alcolici e tabacco, non sono necessari innumerevoli punti vendita (v. n. 6.2). Con un sistema di autorizzazione per la vendita, nel complesso i Cantoni potrebbero tener conto in misura nettamente inferiore dei propri interessi in materia di salute pubblica e di polizia di sicurezza.
Il capoverso 2 precisa che l’autorità cantonale competente deve esercitare direttamente il diritto di vendita oppure cederlo a istituzioni o enti di diritto pubblico o rilasciare una concessione a terzi. La concessione conferisce a privati il diritto di svolgere un compito riservato in origine allo Stato147. Una concessione può essere rilasciata
146 Room, R. / Örnberg, J. C. (2019): Government monopoly as an instrument for public health and welfare: Lessons for cannabis from experience with alcohol monopolies. International Journal of Drug Policy, 74: 223−228.
147 Cfr. al riguardo Haefelin, U. / Haller, W. / Keller, H. / Turnheer, D. (2020): Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a edizione. Zurigo: Schulthess Verlag, p. 218.