Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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Art. 35 Contenuto della notifica

Attraverso questa disposizione si intende garantire che la notifica comprenda tutte le informazioni necessarie, in analogia a quanto previsto per i prodotti del tabacco a livello di legge (cfr. art. 27 LPTab). Al capoverso 1 lettere a–h sono elencati i contenuti obbligatori della notifica.

Secondo il capoverso 2 il fabbricante che effettua la notifica deve trasmettere gli studi e le informazioni scientifiche riguardo alla composizione del prodotto notificato che dimostrano l’ineccepibilità degli additivi utilizzati conformemente all’articolo 21 capoverso 1 lettera b. Occorre prestare attenzione alla modalità d’impiego prevista per il prodotto della canapa, in quanto a seconda della modalità di assunzione (fumo, vaporizzazione, ingestione ecc.) i rischi possono essere completamente differenti. Le informazioni scientifiche trasmesse possono essere studi personali, ma anche rimandi ad altre evidenze scientifiche in relazione agli additivi e al relativo impiego.

Il Consiglio federale deve disciplinare i dettagli della notifica nel rispetto della tutela dei possibili segreti di fabbricazione dell’azienda (cpv. 3). Ciò potrebbe significare, per esempio, che non è necessario pubblicare procedure di fabbricazione specifiche.

Art. 36 Ritiro e richiamo

Con l’obbligo per il fabbricante di ritirare dal mercato e richiamare prodotti della canapa da lui commercializzati che nel loro impiego usuale presentano un rischio inaspettato o immediato per la salute si intende garantire che tali prodotti non vengano più consumati (cpv. 1). Con «rischio inaspettato» si intende che questi prodotti presentano o possono presumibilmente presentare un rischio per la salute in misura superiore a quanto già noto per i prodotti della canapa della rispettiva categoria. Con «rischio immediato» si intende che è presente o deve essere ipotizzato un rischio per la salute inaspettato acuto. I fabbricanti interessati devono fare tutto ciò che è in loro potere per impedire un’ulteriore commercializzazione di tali prodotti, ovvero devono sospenderne immediatamente la vendita e ritirarli dai punti vendita.

Con ritiro si intende la restituzione al fabbricante di un prodotto della canapa che si trova già nella catena commerciale ad opera dei punti vendita e del titolare della concessione per la vendita online, contro indennizzo, prima che il prodotto venga venduto ai consumatori. L’invito a ritirare prodotti della canapa avviene tramite il sistema di tracciabilità di cui all’articolo 85 (cpv. 2). Ciò consente un ritiro mirato limitato esclusivamente ai prodotti interessati o eventualmente anche a singoli lotti di produzione coinvolti registrati nel sistema con il relativo numero di lotto.

Oltre al ritiro di prodotti è necessario procedere a un richiamo se i prodotti sono già stati venduti ai consumatori e presentano un rischio considerevole per la salute. Un richiamo avviene pubblicamente ed è rivolto direttamente ai consumatori, affinché questi ultimi non consumino i prodotti e possano restituirli ai punti vendita. Per avviare la procedura di richiamo, il fabbricante interessato deve effettuare una notifica all’autorità competente. Il Consiglio federale stabilisce a livello di ordinanza l’autorità competente per il richiamo (cpv. 3). Entra in linea di conto in particolare l’Ufficio federale del consumo (UFDC). Il Consiglio federale deve altresì stabilire cosa si intende per rischio inaspettato o immediato per la salute e quali informazioni devono essere trasmesse alle autorità d’esecuzione federali e cantonali.