Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 90Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

Il capoverso 3 elenca ciò che le autorità federali e cantonali competenti possono esigere a titolo gratuito dai titolari di un’autorizzazione per svolgere le loro attività di controllo di cui ai capoversi 1 e 2, per esempio nell’ambito delle ispezioni e dei controlli a campione (cfr. al riguardo anche l’art. 37 LPTab). Secondo la lettera a i titolari di un’autorizzazione devono fornire tutte le informazioni necessarie alle autorità competenti per la propria attività di controllo. Secondo la lettera b devono effettuare autonomamente accertamenti o tollerarne l’esecuzione al fine di supportare, per esempio, il controllo dei requisiti di qualità. Alle autorità devono essere resi accessibili locali e istallazioni e devono essere presentate le scorte di piante di canapa, il materiale di base e i prodotti della canapa nonché i relativi documenti giustificativi (lett. c). Inoltre, ai rappresentanti delle autorità devono essere messe a disposizione, su richiesta, le quantità conservate o i campioni destinati al controllo o deve essere consentito il prelievo di campioni (lett. d).

Se durante i controlli si dovessero constatare gravi irregolarità o violazioni delle disposizioni della futura LPCan, secondo il capoverso 4 le autorità cantonali competenti devono informare senza indugio l’UFSP, affinché possano essere avviate le misure necessarie, come per esempio la revoca dell’autorizzazione.

Secondo il capoverso 5 le autorità federali e cantonali competenti hanno la facoltà di prendere tutte le misure necessarie per sanare le situazioni illegali a spese del titolare dell’autorizzazione. Nel contesto di tali misure può essere vietata in particolare la messa a disposizione sul mercato dei prodotti in questione (lett. a) e possono essere disposti il richiamo, il ritiro (v. art. 36) o la distruzione (v. art. 88) dei prodotti della canapa.

Le autorità cantonali devono notificare annualmente all’UFSP, nella forma prestabilita da quest’ultimo, i controlli effettuati e le relative misure (cpv. 6). Si vuole così garantire che le autorità federali dispongano di un quadro completo circa il rispetto della qualità dei prodotti. Tale notifica funge anche da base per il monitoraggio (v. art. 68 cpv. 1 lett. a) e la valutazione (v. art. 69) delle misure.

In virtù della norma di delega di cui al capoverso 7, il Consiglio federale disciplina la procedura di controllo. Può dichiarare vincolanti procedure riconosciute relative alla campionatura o all’analisi. A tale scopo è possibile designare norme tecniche coordinate a livello internazionale. Affinché le attività di controllo raggiungano un livello minimo in tutta la Svizzera, il Consiglio federale può prescrivere anche un numero minimo di controlli, per esempio in base al numero di aziende autorizzate. Nel complesso, la regolamentazione delle misure di controllo a livello di ordinanza deve garantire una certa uniformità dell’esecuzione senza che venga limitato inutilmente il margine d’azione dei Cantoni.

Art. 38 Informazione sul richiamo

L’autorità competente responsabile del richiamo deve essere definita dal Consiglio federale a livello di ordinanza, come illustrato nel commento all’articolo 36 capoverso 3. Entra in linea di conto in particolare l’Ufficio federale del consumo (UFDC). Quest’ultimo potrebbe richiamare pubblicamente un prodotto della canapa tramite il sito web RecallSwiss o mediante comunicato stampa.