Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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per più punti vendita. In pratica, l’assegnazione di una concessione a terzi idonei da parte dei Cantoni dovrebbe essere la norma. Tale situazione è paragonabile al rilascio di concessioni per le case da gioco, conformemente alla legge sui giochi in denaro, di competenza della Confederazione. Tuttavia, se i Cantoni non cedono il proprio diritto di vendita tramite una concessione, ma lo esercitano direttamente o lo cedono a istituzioni o enti di diritto pubblico, per esempio a Comuni, essi o le istituzioni o gli enti in questione hanno l’obbligo di rispettare per analogia le disposizioni in vigore per i titolari di una concessione in relazione ai punti vendita e ai controlli di cui alle sezioni 2 e 3 (in particolare l’art. 40 cpv. 1 lett. b e c e gli art. 42–44).

Secondo il capoverso 3 l’autorità cantonale competente deve limitare il numero delle concessioni sul suo territorio tenendo conto di aspetti legati alla sanità pubblica e alla polizia di sicurezza. I Cantoni si basano in particolare sulla distribuzione della popolazione o sul numero di consumatori presenti nel territorio cantonale o regionale. L’obiettivo è di impedire un’eccessiva disponibilità o eventualmente una concentrazione di punti vendita in una determinata area. Studi su alcolici e tabacco148 hanno evidenziato che un’elevata concentrazione di punti vendita determina un incremento del consumo dei prodotti in questione e, nel caso degli alcolici, un aumento dei reati. Al contempo i Cantoni devono garantire di non ostacolare eccessivamente l’accesso legale ai prodotti della canapa, altrimenti l’obiettivo del progetto preliminare rischierebbe di non essere raggiunto e il mercato illegale non si arresterebbe. I Cantoni possono coinvolgere i Comuni.

Capoverso 4: per prevenire il fenomeno del «turismo della canapa» a livello intercantonale, sarebbe auspicabile che in futuro i prodotti della canapa possano essere acquistati legalmente presso punti vendita fisici in tutti i Cantoni. Affinché anche i Cantoni più piccoli possano far fronte agli oneri d’esecuzione legati alle concessioni, è anche possibile prevedere che più Cantoni rilascino una concessione comune per uno o più punti vendita e gestiscano congiuntamente le misure di controllo. Ciò permetterebbe per esempio a due Cantoni piccoli, in cui la domanda di prodotti della canapa è ridotta, di rilasciare congiuntamente una concessione a uno o più punti vendita per entrambi i Cantoni.

Minoranza: art. 39 cpv. 2

Una minoranza (Sauter, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann) chiede che l’autorità cantonale competente eserciti direttamente il diritto di vendita oppure che rilasci una concessione a istituzioni od organizzazioni private. Non dovrebbe invece essere consentito cedere il diritto di vendita a istituzioni o enti di diritto pubblico.

Art. 40 Condizioni per il rilascio della concessione

Questo articolo disciplina le condizioni per il rilascio di una concessione di vendita di prodotti della canapa in punti vendita fisici. Si presuppone che la vendita legale e controllata di prodotti della canapa, tenuto conto di un’offerta adeguata (v. art. 39 cpv. 3), sia sostanzialmente di interesse pubblico. Per contro, all’assegnazione di una

148 Ritter, A. et al. (2022).