Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine
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Art. 28 (Informazioni sul prodotto)
1 L’imballaggio dei prodotti della canapa messi in vendita deve riportare le seguenti informazioni:
a. la denominazione specifica corrispondente al genere o alle proprietà del prodotto;
b. il nome del fabbricante;
c. un’indicazione riguardante eventuali forme di consumo meno nocive;
d. una dichiarazione dei principi attivi, in particolare del tenore totale di THC e di CBD in milligrammi e in per cento;
e. per i prodotti della canapa contenenti additivi, la concentrazione totale di THC in milligrammi per volume di liquido o unità di consumo;
f. per i prodotti della canapa contenenti additivi, una dichiarazione degli additivi;
g. per i prodotti contenenti THC fabbricato per via semisintetica o sintetica, l’indicazione del metodo di fabbricazione del principio attivo;
h. il numero di lotto;
i. la data di scadenza;
j. il codice di tracciamento del prodotto della canapa;
k. le avvertenze;
l. l’indicazione che il prodotto non può essere dispensato ai minorenni;
m. un’indicazione riguardante i servizi di prevenzione e i servizi per le dipendenze.
2 L’imballaggio dei prodotti della canapa può inoltre riportare esclusivamente le seguenti informazioni:
a. il nome del prodotto e del marchio, purché non lascino intendere che il prodotto è poco nocivo o privo di effetti nocivi;
b. la data di raccolta;
c. la data d’imballaggio;
d. il peso o il volume di liquido del prodotto;
e. per i prodotti della canapa contenenti additivi, la concentrazione di altri principi attivi in milligrammi per volume di liquido o unità di consumo;
f. la designazione come prodotto biologico in virtù dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura;
g. il codice QR per l’accesso alle informazioni digitali aggiuntive di cui al capoverso 3.
3 Il foglietto illustrativo o le informazioni digitali aggiuntive devono riportare, oltre a quanto stabilito dal capoverso 1, anche le seguenti informazioni:
a. raccomandazioni neutre concernenti l’uso e il dosaggio;
b. un’informazione obiettiva sull’azione, gli effetti collaterali e i rischi legati al consumo;
c. l’effetto di dipendenza e la tossicità;
d. la menzione dei rischi del consumo in combinazione con alcol, medicamenti o altre sostanze psicoattive;
e. indicazioni di conservazione;
f. indicazioni relative al produttore o all’importatore.
4 Sul foglietto illustrativo o nelle informazioni digitali aggiuntive è vietato riportare le seguenti informazioni:
a. indicazioni, marchi ed elementi figurativi suscettibili di dare l’impressione che un determinato prodotto sia meno nocivo o privo di effetti nocivi, come «light», «mild» o «naturale»;
b. ogni menzione di proprietà curative, lenitive o preventive attribuite al prodotto.
5 L’imballaggio dei semi e delle talee di canapa destinati all’autoapprovvigionamento deve riportare, al momento della vendita, le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a–c e k–m. Devono inoltre essere indicati il numero, la resa media in condizioni di autoapprovvigionamento nonché il tenore totale medio di THC e di CBD della varietà al momento del raccolto. Le disposizioni di cui ai capoversi 2–4 sono applicabili.
6 Il Consiglio federale disciplina la forma e la lingua delle informazioni. Può prevedere che l’imballaggio, il foglietto illustrativo o le informazioni digitali aggiuntive debbano riportare altre informazioni.
7 Stabilisce quali esigenze relative alla designazione previste dalla legislazione sulle derrate alimentari si applicano ai prodotti della canapa contenenti additivi.