Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine

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Art. 28 (Informazioni sul prodotto)

1 L’imballaggio dei prodotti della canapa messi in vendita deve riportare le seguenti informazioni:

a. la denominazione specifica corrispondente al genere o alle proprietà del prodotto;

b. il nome del fabbricante;

c. un’indicazione riguardante eventuali forme di consumo meno nocive;

d. una dichiarazione dei principi attivi, in particolare del tenore totale di THC e di CBD in milligrammi e in per cento;

e. per i prodotti della canapa contenenti additivi, la concentrazione totale di THC in milligrammi per volume di liquido o unità di consumo;

f. per i prodotti della canapa contenenti additivi, una dichiarazione degli additivi;

g. per i prodotti contenenti THC fabbricato per via semisintetica o sintetica, l’indicazione del metodo di fabbricazione del principio attivo;

h. il numero di lotto;

i. la data di scadenza;

j. il codice di tracciamento del prodotto della canapa;

k. le avvertenze;

l. l’indicazione che il prodotto non può essere dispensato ai minorenni;

m. un’indicazione riguardante i servizi di prevenzione e i servizi per le dipendenze.

2 L’imballaggio dei prodotti della canapa può inoltre riportare esclusivamente le seguenti informazioni:

a. il nome del prodotto e del marchio, purché non lascino intendere che il prodotto è poco nocivo o privo di effetti nocivi;

b. la data di raccolta;

c. la data d’imballaggio;

d. il peso o il volume di liquido del prodotto;

e. per i prodotti della canapa contenenti additivi, la concentrazione di altri principi attivi in milligrammi per volume di liquido o unità di consumo;

f. la designazione come prodotto biologico in virtù dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura;

g. il codice QR per l’accesso alle informazioni digitali aggiuntive di cui al capoverso 3.

3 Il foglietto illustrativo o le informazioni digitali aggiuntive devono riportare, oltre a quanto stabilito dal capoverso 1, anche le seguenti informazioni:

a. raccomandazioni neutre concernenti l’uso e il dosaggio;

b. un’informazione obiettiva sull’azione, gli effetti collaterali e i rischi legati al consumo;

c. l’effetto di dipendenza e la tossicità;

d. la menzione dei rischi del consumo in combinazione con alcol, medicamenti o altre sostanze psicoattive;

e. indicazioni di conservazione;

f. indicazioni relative al produttore o all’importatore.

4 Sul foglietto illustrativo o nelle informazioni digitali aggiuntive è vietato riportare le seguenti informazioni:

a. indicazioni, marchi ed elementi figurativi suscettibili di dare l’impressione che un determinato prodotto sia meno nocivo o privo di effetti nocivi, come «light», «mild» o «naturale»;

b. ogni menzione di proprietà curative, lenitive o preventive attribuite al prodotto.

5 L’imballaggio dei semi e delle talee di canapa destinati all’autoapprovvigionamento deve riportare, al momento della vendita, le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a–c e k–m. Devono inoltre essere indicati il numero, la resa media in condizioni di autoapprovvigionamento nonché il tenore totale medio di THC e di CBD della varietà al momento del raccolto. Le disposizioni di cui ai capoversi 2–4 sono applicabili.

6 Il Consiglio federale disciplina la forma e la lingua delle informazioni. Può prevedere che l’imballaggio, il foglietto illustrativo o le informazioni digitali aggiuntive debbano riportare altre informazioni.

7 Stabilisce quali esigenze relative alla designazione previste dalla legislazione sulle derrate alimentari si applicano ai prodotti della canapa contenenti additivi.

In merito alle informazioni che devono obbligatoriamente figurare sull’imballaggio (cpv. 1), BL, BS, GE, SG, SO, TI, VD nonché l’organizzazione specializzata nel settore delle dipendenze Infodrog osservano che l’apposizione di indicazioni riguardanti i servizi di prevenzione e per le dipendenze sugli imballaggi (lett. m) è difficile da attuare nella pratica. Si dovrebbe trattare in ogni caso di servizi vicini al luogo di residenza dei consumatori. In alternativa, raccomandano quindi la creazione di un sito web nazionale