Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine

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Per BE, ad effettuare un eventuale richiamo dovrebbe essere la Confederazione, visto che i prodotti della canapa possono essere commercializzati in tutta la Svizzera. La coltivazione, la fabbricazione e la vendita di prodotti della canapa possono avvenire inoltre in imprese dislocate lungo una filiera commerciale che tocca diversi Cantoni, il che renderebbe molto difficile procedere a un richiamo passando attraverso diversi servizi cantonali.

Sezione 5 (Controllo)

Art. 37 (Misure di controllo)

1 Le autorità federali e cantonali competenti controllano il mercato e il rispetto delle disposizioni del presente capitolo.

2 Le autorità cantonali competenti controllano il rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 2 e 3. Effettuano analisi di laboratorio a campione tese a verificare i tenori di principi attivi dichiarati, la presenza di impurità e di additivi problematici.

3 Per gli scopi di cui ai capoversi 1 e 2, le autorità federali e cantonali competenti possono esigere dai titolari di un’autorizzazione che, a titolo gratuito:

a. forniscano le informazioni necessarie;

b. effettuino accertamenti o ne tollerino l’esecuzione;

c. rendano accessibili locali e istallazioni e presentino le scorte di piante di canapa, il materiale di base e i prodotti della canapa, nonché i relativi documenti giustificativi;

d. mettano a disposizione, su richiesta, le quantità conservate o i campioni destinati al controllo o acconsentano al prelievo di campioni.

4 Le autorità cantonali competenti informano senza indugio l’UFSP in merito all’eventuale constatazione di gravi irregolarità o violazioni.

5 Le autorità federali e cantonali competenti possono, a spese dell’impresa sottoposta al controllo, prendere tutte le misure necessarie per sanare le situazioni illegali. Possono in particolare:

a. vietare la messa a disposizione sul mercato dei prodotti controllati;

b. disporre il richiamo, il ritiro o la distruzione dei prodotti controllati.

6 Le autorità cantonali competenti notificano annualmente all’UFSP, nella forma prestabilita da quest’ultimo, le misure di controllo effettuate.

7 Il Consiglio federale disciplina la procedura di controllo. Può in particolare prescrivere procedure riconosciute relative alla campionatura e all’analisi, un numero minimo di controlli e stabilire i requisiti per la verbalizzazione, la documentazione e la notifica delle misure di controllo effettuate.

Poiché l’introduzione e l’attuazione di misure di controllo sui prodotti della canapa comporta costi elevati a fronte di un numero di campioni piuttosto basso, BE, BL, BS, GE, SO, TG, TI, VD e ACCS suggeriscono di creare una base legale che consenta di svolgere analisi centralizzate su mandato. In questo modo, l’analisi a pagamento dei prodotti potrebbe essere effettuata da un fornitore di servizi centrale, mentre il prelievo dei campioni, la valutazione giuridica e le misure di esecuzione sarebbero svolte dai Cantoni.

GE chiede di aggiungere una nuova disposizione che descriva cosa debba essere controllato, ossia che comprenda gli elementi che concernono il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti, ma anche il rispetto dei requisiti relativi all’imballaggio, alle informazioni sui prodotti e alle avvertenze, alla pubblicità e all’accesso. GE chiede inoltre di aggiungere in questo articolo una disposizione contenente gli elementi relativi al finanziamento dei controlli.

UCS, CDCD e SCPCS chiedono che i Comuni interessati siano immediatamente informati delle infrazioni gravi. Sarebbe inoltre auspicabile che le misure di controllo previste valessero anche per la polizia stessa. Per combattere preventivamente il commercio illegale, dovrebbe essere permesso anche a quest’ultima adottare misure di controllo per l’adempimento dei propri compiti.

BE chiede che il controllo del rispetto dei requisiti di qualità delle imprese di coltivazione e fabbricazione autorizzate incomba alla Confederazione.

DDS fa osservare che i controlli dovrebbero obbligatoriamente avvenire senza preavviso.