Rapporti esplicativi

Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti

L’uso di attrezzature per l’applicazione di erbicidi basata sul rilevamento è classificato come trattamento pianta per pianta. Sulle superfici ricche di specie queste attrezzature finora non hanno dato risultati soddisfacenti. In alcuni casi, siccome non riuscivano a distinguere le piante problematiche dalle altre, succedeva che anche le piante indicatrici qualitativamente pregiate venissero irrorate con erbicidi. Per questo motivo l’uso di queste attrezzature è stato a lungo vietato sulle SPB. Gli algoritmi possono però essere addestrati al riconoscimento corretto delle specie (machine learning) e pertanto ora è ammessa l'applicazione basata sul rilevamento di erbicidi che non richiedono l’uso di attrezzature specifiche per le SPB su superficie inerbita dove sono consentiti trattamenti pianta per pianta e puntuali. Sono esclusi i pascoli boschivi e le superfici LPN. Sulle superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione si applicano le disposizioni per le superfici d’estivazione ai sensi dell’articolo 32 capoverso 2 e le relative istruzioni dell’OPD. Sulle SPB campicole il riconoscimento delle specie è ancora insufficiente e pertanto anche queste superfici sono escluse. L’omologazione da parte di Agroscope delle attrezzature per l’applicazione sulle SPB garantisce un livello sufficiente di riconoscimento sulle superfici ricche di specie. Nella procedura di omologazione vengono esaminati i singoli tipi di attrezzatura. L’omologazione è effettuata da Agroscope che definisce il valore massimo di specie vegetali erroneamente trattate che non può essere superato. Per motivi pratici, la versione minima richiesta dell'algoritmo non è disciplinata. Poiché questi algoritmi sono solitamente venduti su abbonamento, si presume che di norma vengano utilizzati algoritmi aggiornati. I requisiti delle attrezzature sono regolamentati nelle direttive dell'organizzazione mantello Landtechnik Schweiz.

Articolo 58 capoversi 5, 7 e 9

Il testo è aggiornato a seguito dell’accorpamento di tre tipi di SPB (cfr. commento all’art. 55 cpv. 1 lett. h, i e k).

Articolo 58a capoversi 1 e 4

A seguito dell’accorpamento di tre tipi di SPB, i rimandi sono aggiornati (cfr. commento all’art. 55 cpv. 1 lett. h, i e k).

Articolo 68 capoverso 4 lettera f

Attualmente sono disponibili varietà di barbabietole resistenti o tolleranti alla cercosporiosi (varietà CR+) che sono destinate alla coltivazione nell’ambito del CPS «rinuncia a prodotti fitosanitari». La resistenza o la tolleranza alla cercosporiosi è tuttavia fragile. L’esposizione costante della pianta ai differenti ceppi presenti durante il periodo d’infezione può comportare la perdita della sua capacità di resistenza o tolleranza. Al fine di preservare le proprietà delle varietà CR+ sono necessari trattamenti a base di fungicidi. Questa situazione è analoga a quella relativa alle varietà PIWI nella viticoltura. Per questa ragione si autorizza l’impiego di fungicidi contenenti esclusivamente rame nel quadro del CSP in questione. L’importo del contributo è adeguato di conseguenza (all. 7 n. 5.2.1).

Articolo 70 capoverso 4

La disposizione secondo cui le esigenze devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi è abrogata. Si tratta di una semplificazione significativa per i gestori. Inoltre, il rischio che si assumono è minore. A causa della mutabilità delle condizioni climatiche da un anno all'altro, la pressione esercitata dai parassiti varia. L'impegno di rispettare le condizioni per un periodo di quattro anni comporta un rischio per quanto riguarda la qualità dei raccolti e frena la partecipazione. Questa modifica offre maggiore flessibilità ai gestori nella scelta di partecipare al CPS in questione poiché la durata d’impegno è limitata a un anno (e non più 4 anni consecutivi). La gestione di questa esigenza per quattro anni consecutivi generava altresì un onere amministrativo notevole per i servizi cantonali preposti all’esecuzione e al controllo.

Articolo 71