Rapporti esplicativi
Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti
chiara ripartizione delle responsabilità tra i servizi cantonali interessati e di conseguenza una semplificazione a livello di attuazione. La differenziazione delle possibili cause d’erosione è mantenuta; si tratta delle pratiche agricole, delle condizioni naturali o dell’infrastruttura. In caso d’erosione su una particella agricola provocata dalle pratiche agricole, il competente servizio cantonale può disporre una riduzione dei pagamenti diretti trasmettendo una decisione al servizio cantonale dell’agricoltura secondo il meccanismo già vigente (cfr. all. 8 n 2.11 OPD). Il principio previsto al capoverso 1 secondo cui la protezione del suolo deve essere garantita mediante una copertura ottimale del suolo e l’obbligo fissato al capoverso 2 di seminare una coltura autunnale, colture intercalari o sovesci invernali servono anche per la protezione preventiva contro l'erosione.
Articolo 18 capoverso 7 lettere b e c
Conformemente all’allegato 1 numero 8.1, le esigenze della PER stabilite agli articoli 12-25 e le esigenze minime di cui all’allegato 1 devono essere rispettate in linea di principio anche nelle colture speciali. Le organizzazioni specializzate menzionate all’allegato 1 numero 8.1.2 possono elaborare norme PER specifiche, che vengono approvate dall’UFAG se sono perlomeno equivalenti. Esse possono dunque limitare l’utilizzo di prodotti fitosanitari omologati analogamente a quanto previsto all’allegato 1 numero 6.2. Previa autorizzazione speciale di cui all'allegato 1 numero 6.3, in casi motivati, possono essere ammesse anche le applicazioni escluse dalla PER. Si applicano dunque le stesse disposizioni previste per le applicazioni non ammesse di cui all'allegato 1 numero 6.2. Le autorizzazioni speciali consentono di proteggere meglio le colture in caso di problemi specifici.
Articolo 25a capoverso 1
L'articolo 14a è stato abrogato l'11 giugno 2024 con effetto al 1° gennaio 2025 a seguito della trasmissione della mozione 22.3819 (Grin) Nicolet «Accantonare la nuova misura del 3,5 per cento di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta» e può quindi essere soppresso.
Articolo 35 capoverso 2
Il testo è modificato a seguito dell’accorpamento di tre tipi di SPB (cfr. commento all’art. 55 cpv. 1 lett. h, i e k).
Articolo 47b capoversi 3 lettera a e 4
A seguito della modifica dell’ordinanza sulla caccia viene aggiornato il rimando alle misure di protezione al capoverso 3 lettera a.
Nel quadro dell’attuazione del nuovo contributo supplementare per misure individuali per la protezione del bestiame è emersa la necessità di integrare e precisare le disposizioni dell'ordinanza sui pagamenti diretti, al fine di tenere maggiormente conto dei diversi sistemi di pascolo durante l'estivazione e delle sfide sul piano topografico che si presentano in un’azienda d’estivazione. Per questo motivo,
all'allegato 2 numero 3a, sono elencate le esigenze per l’approvazione del piano di protezione del bestiame già applicate da quando è stato introdotto il contributo. In questo modo è possibile garantire la certezza del diritto.
Conformemente all’allegato 2 numero 3a.2, il Cantone può approvare un piano di protezione del bestiame se su tutte le superfici di pascolo dell’azienda d’estivazione, dove le condizioni del terreno lo consentono, vengono adottate le misure di protezione del bestiame di cui all’articolo 10b capoverso 2 dell’ordinanza sulla caccia e per le altre superfici sono stabilite misure d’emergenza ai sensi dell’articolo 10b capoverso 3 della medesima ordinanza. L’esigenza minima relativa alla permanenza degli animali su superfici con misure di protezione è espressa in per cento del periodo d’estivazione poiché le superfici vengono utilizzate per periodi di durata diversa a seconda della resa di foraggio. Il periodo d’estivazione può essere verificato relativamente bene. Ai fini della protezione degli animali è rilevante per quanto tempo durante il periodo d’estivazione sono protetti effettivamente. Attraverso queste disposizioni l’ordinanza sui pagamenti diretti risulta coerente con le esigenze dell’ordinanza sulla caccia.