Rapporti esplicativi
Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti
Per ridurre l’onere delle aziende più piccole, quelle con meno di 15 UBG (corrispondenti a circa 30- 100 poste per suini, a seconda della categoria) sono esentate dalle nuove disposizioni. Con questo limite minimo di UBG, il 52 per cento delle aziende detentrici di suini (stato al 2024) sarà dispensato dalla prescrizione senza che l'efficacia della misura ne risulti significativamente pregiudicata. Infatti, solo l'8 per cento dell’effettivo suino totale sarà escluso dalle disposizioni (stato al 2024).
A fine 2024 Bio Suisse ha adeguato le sue direttive per il foraggiamento di suini per il 2025. Fino a fine dicembre 2030 è di nuovo consentito l’uso di proteine di patate non biologiche nel foraggio per suini fino a una quantità massima del 5 per cento. Anche ai suinetti fino a 35 kg può essere somministrata una quantità massima del 5 per cento di componenti proteici provenienti da coltivazione non biologica. Ciò significa che le proteine di patate non biologiche possono essere nuovamente utilizzate nel foraggio per suini di allevamento biologico. Ciò richiede un adeguamento dei valori limite specifici per categoria di animali attualmente applicabili per le aziende biologiche. Questi ultimi erano stati fissati nel 2023 e la mancanza di proteine di patate era stata considerata uno dei motivi principali per cui ai suini di allevamento biologico veniva assegnato un valore limite significativamente più alto nel CER. I valori limite specifici per categoria di animali per le aziende biologiche sono ridotti di 0,8 g di proteina grezza per MJ EDS al massimo.
Si rinuncia all’esigenza di almeno due razioni di foraggio prevista dall'attuale CER, poiché negli ultimi anni il tenore di proteina grezza del foraggio per l'ingrasso non calibrato sulle esigenze offerto dai mulini dediti alla fabbricazione di alimenti per animali è diminuito. L'obbligo di un foraggiamento scaglionato (ovvero la somministrazione di più razioni di foraggio) non avrebbe quindi alcun effetto aggiuntivo in termini di riduzione delle perdite di sostanze nutritive.
Articolo 13 capoverso 3
L’esigenza PER vigente prescrive che almeno una volta ogni dieci anni tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo, allo scopo di ottimizzare la ripartizione di concime sulle singole particelle. Tuttavia, secondo il bilancio delle sostanze nutritive tale ripartizione di concime non è obbligatoria. Pertanto, nella pratica si controlla soltanto se le analisi del suolo sono disponibili e non risalgono a più di dieci anni. Oggi le analisi del suolo comportano un onere amministrativo e finanziario per molte aziende e anche per gli organi di controllo. Per questo motivo vengono stralciate dalle esigenze della PER. Questa modifica semplifica l’attività degli agricoltori e degli organi di controllo.
Se in futuro saranno introdotti nuovi contributi volontari basati sugli obiettivi che si fondano sui dati delle analisi del suolo (p.es. tenore di humus), saranno nuovamente richieste analisi del suolo a tal fine.
Per adeguare l'apporto di fosforo nei suoli sottoconcimati, si deve continuare a tenere conto delle riserve del suolo. I dati necessari per la prova devono essere forniti dai gestori attraverso analisi volontarie del suolo (cfr. anche commento all’all. 1 n. 2.1.5a, 2.1.5b e 2.2).
Articolo 14 capoversi 2 frase introduttiva e 4
A seguito dell’accorpamento di tre tipi di SPB, viene aggiornato il rimando agli articoli delle superfici che sono computabili (cfr. commento all’art. 55 cpv. 1 lett. h, i e k).
Per incrementare l’attrattiva delle strisce per organismi utili nelle colture perenni la percentuale della superficie occupata viene aumentata (cfr. commento all’art. 71b cpv. 2, 2bis, 4, 5quarter, 6, 8 e 12 lett. a).
Articolo 17 capoverso 1
Nell’ambito della PER la protezione del suolo consta di due elementi: le esigenze relative alla copertura del suolo e quelle relative alla protezione dall’erosione. La lotta all’erosione è disciplinata attualmente in due basi legali distinte. In futuro l’attuazione sarà retta dall’ordinanza contro il deterioramento del suolo (O Suolo, RS 814.12). Per questo motivo l’allegato 1 numero 5 può essere abrogato, così come il rimando all’allegato 1 numero 5 nell’articolo 17 capoverso 1. Questa modifica comporta una