Rapporti esplicativi
Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sui pagamenti diretti
A causa del basso livello di partecipazione, questo CPS è soppresso. Il sistema dei pagamenti diretti è quindi alleggerito da un contributo che ha un’efficacia relativamente modesta a causa dello scarso interesse e della scarsa partecipazione. Nel 2023 e nel 2024 la partecipazione era risultata inferiore al 5 per cento di tutte le aziende e l'importo versato nel 2024 ammontava a circa 0,6 milioni di franchi.
Articolo 71a capoverso 3 lettera b
Per le colture perenni viene abrogata la disposizione secondo cui l’esigenza relativa alla rinuncia agli erbicidi va adempiuta per quattro anni consecutivi. La gestione di questa esigenza per quattro anni consecutivi generava un onere amministrativo notevole sia per i gestori sia per i servizi cantonali preposti all’esecuzione e al controllo. Questa modifica è una semplificazione e riduce altresì l’onere del produttore di dover adempiere le condizioni durante tale periodo. La partecipazione risulta quindi più flessibile poiché la durata d’impegno è limitata a un anno.
Articolo 71b capoversi 2, 2bis, 4, 5quater, 6, 8 e 12 lettera a
Con il presente pacchetto di ordinanze vengono accorpati i tre tipi di SPB «maggesi fioriti», «maggesi da rotazione» e «fasce di colture estensive in campicoltura», uniformando e semplificando le esigenze. Sempre nell’ottica di una semplificazione, le disposizioni relative alle strisce per organismi utili sono armonizzate con quelle per le SPB sulla superficie coltiva e semplificate. Sono stralciate le prescrizioni relative a data della semina, larghezza, lunghezza delle strisce e avvicendamento delle colture, garantendo così più flessibilità, ma al contempo attribuendo maggiore responsabilità agli agricoltori per le loro scelte (in vista di conseguire l’obiettivo fissato le strisce sono più efficaci rispetto delle particelle intere). Per essere considerata coltura principale, la striscia per organismi utili deve occupare il terreno per più tempo nel corso del periodo di vegetazione ed essere predisposta al più tardi il 1° giugno dell’anno di contribuzione (art. 18a e istruzioni relative all’art. 18 cpv. 2 OTerm). Considerato l’elevato dispendio per le sementi e la semina, anche nel caso delle strisce annuali per organismi utili è improbabile che vengano nuovamente arate dopo poco tempo. Gli oneri, combinati con l’importo del contributo, non creeranno alcun effetto inerziale o concorrenza in campicoltura. Nelle colture perenni l’attrattiva di tali strisce è stata incrementata adeguando la superficie massima avente diritto al contributo e computabile sulla quota adeguata di SPB. La possibilità di predisporle anche sui bordi dei frutteti facilita l’attuazione in queste colture e migliora la visibilità per il pubblico. È altresì importante dal punto di vista delle misure proposte dall’Associazione Svizzera Frutta nel quadro della soluzione settoriale «Sostenibilità della frutta».
A differenza delle SPB, le disposizioni attuali non consentono di testare nuove miscele di sementi e di ricevere al contempo i contributi. Il nuovo capoverso 2bisovvia a questa situazione.
Le miscele di sementi impiegate per le SPB sulla superficie coltiva e per le strisce per organismi utili devono essere autorizzate dall’UFAG. Finora l’UFAG poteva autorizzare modifiche nella composizione di queste miscele di sementi per singole aziende agricole. Ora ai Cantoni è data la possibilità di adeguare le miscele autorizzate in base alle esigenze regionali e di utilizzarle ad esempio nel quadro di programmi cantonali. Anche queste modifiche devono essere autorizzate dall’UFAG.
Articolo 71c capoversi 1 e 2
Le condizioni da soddisfare per ricevere contributi per una copertura adeguata del suolo applicabili per le colture sulla superficie coltiva e quelle orticole sono armonizzate. Le norme specifiche vigenti finora per le colture orticole sono abrogate. Le disposizioni per le colture sulla superficie coltiva vengono estese anche a quelle orticole. Per le colture sulla superficie coltiva, quindi, tutto rimane invariato.
L'esperienza ha dimostrato che in diverse situazioni è molto difficile rispettare la condizione attualmente in vigore per le colture orticole. Ciò vale in particolare in caso di scambio di particelle o di raccolto in un breve lasso di tempo di una particella relativamente grande. Lo stesso vale per le aziende con colture orticole e campicole. Questo adeguamento comporta quindi una notevole semplificazione per i gestori interessati nonché per i servizi cantonali preposti all'esecuzione e al controllo.