Rapporti esplicativi

Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui pagamenti diretti

A seguito della soppressione dell’obbligo delle analisi del suolo le disposizioni ai numeri 2.2.1-2.2.5 sono diventate superflue e pertanto sono abrogate.

Viene mantenuta la possibilità prevista all’allegato 1 numero 2.1.5 dell’OPD vigente di far valere un fabbisogno maggiore di concimi fosforici per le particelle con un tenore di fosforo insufficiente; le aziende in questione devono provare, mediante analisi di campioni di suolo prelevati su base volontaria, che le condizioni sono soddisfatte. Le analisi effettuate su campioni di suolo prelevati dall’azienda su base volontaria continuano altresì a essere considerate nel bilancio di concimazione per le colture speciali. Le condizioni per le analisi del suolo sono ora disciplinate all’allegato 1 numeri 2.1.5a e 2.1.5b.

Allegato 1 numero 5

Le disposizioni contenute nell’OPD vigente concernenti la lotta all’erosione sono abrogate (cfr. anche art. 17 cpv. 1).

Allegato 1 numero 6.1.1 lettera a

Il principio attivo alfa-cipermetrina è stato stralciato dall’elenco dei prodotti fitosanitari dell’USAV e non è più autorizzato. L’elenco al numero 6.1.1 è aggiornato di conseguenza.

Allegato 1 numero 6.1a.4 parte introduttiva

Le istruzioni dell’USAV non contengono misure specifiche per la riduzione della deriva in relazione all’utilizzo di droni. Le attrezzature in questione rientrano nella categoria «Unmanned Aerial Spraying System (UASS)». Pertanto, l’esigenza «1 punto contro la deriva» prescritta nel quadro della PER non può essere adempiuta quando si utilizzano droni per applicare i prodotti fitosanitari in viticoltura. Attualmente non sono disponibili soluzioni tecniche per ridurre la deriva in caso di utilizzo di droni. Tuttavia, Agroscope sta conducendo esperimenti per valutare la possibilità di utilizzare ugelli che riducono la deriva. Come soluzione transitoria, l’esigenza PER «1 punto contro la deriva» non si applica in caso di utilizzo di droni. Nelle regioni viticole, dov’è frequente il frazionamento delle particelle, l’applicazione con droni viene effettuata simultaneamente su più particelle. Il rischio determinato dalla deriva in caso di particelle confinanti è dunque minore. Tuttavia, devono essere adempiute le esigenze fissate nel quadro dell’omologazione dei mezzi di produzione utilizzati, ad esempio le distanze di sicurezza (SPe3).

Allegato 1 numeri 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4

Il quadro normativo relativo all’utilizzo dei prodotti fitosanitari ha subito notevoli adeguamenti negli ultimi anni allo scopo di ridurre i rischi per l’ambiente. Sono state revocate le autorizzazioni di numerosi principi attivi, le condizioni d’utilizzo dei prodotti fitosanitari sono diventate più rigorose e sono entrate in vigore nuove misure nell’ambito dell’attuazione dell’Iv.Pa. 19.475

Per questi motivi alcune esigenze stabilite nel quadro della PER sono diventate superflue. Nella fattispecie si tratta di alcune esigenze ai numeri 6.2.2 e 6.2.3 dell’allegato 1 dell’OPD vigente. Infatti, il rafforzamento del quadro normativo succitato permette di soddisfarle, garantendo la riduzione dei rischi per gli oggetti da proteggere.

Pertanto, le esigenze della PER concernenti:

• l’utilizzo di erbicidi in pre-emergenza e sulle superfici inerbite (all. 1n. 6.2.2 OPD), e

• la gamma degli insetticidi per coltura (all. 1 n. 6.2.3 1 OPD)

diventano superflue e possono essere eliminate.

L’ampliamento della gamma di insetticidi che possono essere utilizzati liberamente nella PER è altresì giustificato dalla necessità di individuare principi attivi alternativi onde evitare che i fitofagi sviluppino resistenze ai prodotti utilizzati.