Rapporti esplicativi

Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui pagamenti diretti

La frase «La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione» è superflua e viene pertanto stralciata. Per l’esecuzione è rilevante l’ultima frase dell’articolo 100 capoverso 3. La notifica deve essere effettuata il giorno prima del controllo per i controlli senza preavviso o il giorno prima della ricezione dell’annuncio di un controllo.

Articolo 115h

Su richiesta delle autorità preposte all’esecuzione, l'obbligo di utilizzare e condividere il bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive tramite il servizio web messo a disposizione dall’UFAG è posticipato al 2029. Ciò significa che solo il bilancio delle sostanze nutritive controllato nel 2029 per l'anno 2028 (con i dati del 2028) dovrà essere calcolato con il nuovo servizio web dell'UFAG. Fino ad allora, il gestore potrà scegliere se utilizzare o meno questo servizio.

Nel quadro della mozione 21.3004 il Consiglio federale era stato incaricato di inserire in Suisse-Bilanz la possibilità di tenere conto di eventuali variazioni delle scorte. Con la collaborazione di un gruppo di lavoro è stata elaborata la possibilità di un riporto ogni due anni delle eccedenze di sostanze nutritive secondo l’allegato 1 numero 2.1.8. Il riporto può essere effettuato soltanto ogni due anni poiché nell’anno successivo deve essere compensato. Il riporto è vincolato all’utilizzo del bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive al fine di evitare che ciò si ripercuota sistematicamente sulla frequenza dei controlli di base prevista dall'ordinanza sul coordinamento dei controlli nelle aziende agricole (OCoC; RS 910.15) e di garantire un controllo amministrativo snello. I software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive secondo le versioni 1.20 e precedenti (1.19, 1.18 ecc.) della guida, non sono programmati per il riporto e quindi non consentono di effettuarlo (cfr. n. IV).

Articolo 115j

Analogamente al bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive, anche quello foraggero va tassativamente calcolato con il servizio web dell’UFAG e trasmesso alle autorità preposta all’esecuzione soltanto a partire dal 2029.

Siccome i controlli relativi al dilavamento nei Cantoni iniziato in date diverse e fino a fine 2026 non si applicano riduzioni, viene stabilita una norma speciale per il caso di recidiva. Vi è recidiva se viene riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga per il medesimo anno di contribuzione o nei tre anni di contribuzione precedenti (all. 8 n. 1.2). Le lacune constatate negli anni 2024-2026 non vengono considerate ai fini della valutazione di un caso di recidiva negli anni 2027-2029. Una lacuna nel 2027 viene dunque considerata come prima lacuna e su applica la corrispettiva riduzione dei pagamenti diretti.

Per consentire alle aziende che hanno stalli SSRA parzialmente perforati di sostituirli con stalli SSRA non perforati ai sensi dell’allegato 6 lettera A numero 5.3 lettera g, fino a fine 2029 non si applicano riduzioni dei contributi. Ciò richiede una disposizione transitoria.

Allegato 1 numero 2.1a

A seguito dell’abrogazione degli articoli 82b e 82c nonché del trasferimento nella PER delle norme per il foraggiamento di suini a tenore ridotto di azoto (art. 13 OPD), le disposizioni dell’ex articolo 82c capoversi 1, 3 e 4 nonché quelle dell’ex allegato 6a sono spostate all’allegato 1 numero 2.1a («Foraggiamento a tenore ridotto di azoto nella detenzione di suini»).

Allegato 1 numeri 2.1.5, 2.1.5a e 2.1.5b

A seguito della soppressione dell’obbligo delle analisi del suolo nell’ambito della PER vengono stralciate anche le esigenze di qualità delle analisi del suolo (il vigente all. 1 n. 2.2 viene abrogato). Tuttavia, poiché nell'ambito del bilancio delle sostanze nutritive continuano a essere utilizzati campioni di suolo prelevati su base volontaria per le domande di concimazione, determinate esigenze di qualità vengono mantenute per evitare abusi.

Allegato 1 numero 2.2