Rapporti esplicativi
Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sui pagamenti diretti
Le condizioni previste per le colture orticole sono meno severe rispetto a quelle attualmente in vigore ed è per questo motivo che il contributo è adeguato (cfr. all. 7).
Articolo 71d capoverso 2 lettera c
L’esigenza vigente secondo cui la superficie che dà diritto al contributo deve comprendere almeno il 60 per cento della superficie coltiva aperta dell’azienda viene soppressa. Il calcolo di previsione di questa condizione è soggetto a molte incognite. È quindi difficile per i gestori anticiparla. Lievi modifiche delle superfici coltive o cambiamenti a breve termine nella scelta delle tecniche di semina possono comportare inaspettatamente l'esclusione dal contributo.
La verifica di questa condizione da parte delle autorità preposte all’esecuzione e al controllo è dispendiosa.
La soppressione della quota minima di superficie aumenta altresì il margine di manovra del gestore nei casi che giustificano l’aratura (p.es. in presenza di piante problematiche o per lottare contro la segale cornuta). Un ulteriore vantaggio è che le superfici su cui si effettua una lavorazione rispettosa del suolo adempiono le disposizioni della PER sul dilavamento di prodotti fitosanitari.
Articolo 72 capoverso 5
Il fatto che il gestore deve adempiere le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio per i contributi per il benessere degli animali rappresenta una norma speciale per pochissime aziende. Si tratta di un caso unico nel sistema dei pagamenti diretti, poiché tutti gli altri contributi vengono versati solo se le condizioni sono soddisfatte durante l'intero anno. Questi casi speciali comportano un calcolo dei contributi diverso e quindi un notevole onere amministrativo per i Cantoni. Questa norma speciale viene pertanto abolita per semplificare l'esecuzione.
Articolo 74 capoverso 1 frase introduttiva e lettera c
L’esigenza secondo cui i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali devono disporre di luce diurna naturale con un’intensità di almeno 15 lux è già prevista all’articolo 33 dell’ordinanza sulla protezione degli animali. Viene pertanto stralciata dal presente articolo. Soltanto per il pollame l’esigenza all’articolo 67 dell’ordinanza sulla protezione degli animali prevede un’intensità inferiore a 15 lux e quindi per questa categoria di animali vengono mantenute le esigenze all’allegato 6 lettera A numero 7.2 lettere a e b. Inoltre, viene aggiunto il rimando all’allegato 6 lettera A il che non ha ripercussioni sul piano materiale.
Articolo 76
Le autorizzazioni speciali vengono esaminate dai Cantoni su richiesta. Solo poche aziende hanno richiesto autorizzazioni speciali in passato. Le autorizzazioni speciali generano un carico amministrativo e spesso vi è incertezza su come gestirle. L'abolizione di questa deroga semplifica l’esecuzione e per tutte le aziende vigono le stesse disposizioni. Le autorizzazioni speciali a tempo determinato attualmente esistenti rimangono valide fino alla loro scadenza.
Articolo 97 capoverso 3
Il rimando è aggiornato con il nuovo titolo «ordinanza sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare».
Articolo 100 capoverso 1