Rapporti esplicativi

Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui miglioramenti strutturali

Il controllo aleatorio in base al rischio dell’autodichiarazione e l’acquisizione dei documenti necessari nel quadro dell’alta vigilanza in base al rischio a seguito delle modifiche di legge scaturite dalla mozione 19.3445 comportano un dispendio supplementare minimo in termini di risorse umane. Per un periodo limitato anche la concretizzazione della nuova normativa, il coordinamento con i Cantoni e il supporto all’esecuzione generano un maggior dispendio in termini di risorse umane.

2.4.2 Cantoni

Le proposte volte a preservare la liquidità nel Fondo di rotazione dei crediti di investimento comportano una diminuzione delle domande a medio termine, con conseguenti sgravi sul piano amministrativo.

Grazie a un’applicazione uniforme delle norme per la concessione di crediti di investimento, tutti i Cantoni sono trattati allo stesso modo. L'elaborazione di criteri di entrata in materia uniformi a livello nazionale tesa a migliorare situazione dei coniugi (mozione 19.3445) comporta per i Cantoni un aumento degli oneri a livello esecutivo e di vigilanza.

2.4.3 Economia

I provvedimenti nel quadro dei miglioramenti strutturali sono tesi a creare maggiore valore aggiunto nonché a preservare e ad aumentare i posti di lavoro nello spazio rurale. La scarsità di liquidità nel Fondo di rotazione dei crediti di investimento causa ritardi nel finanziamento dei progetti edilizi previsti nello spazio rurale. In alcuni casi i progetti non possono essere finanziati o non possono esserlo in tempo, cosicché devono essere abbandonati. I provvedimenti proposti mirano a evitare che ciò accada.

I provvedimenti nel quadro dei miglioramenti strutturali contribuiscono all’occupazione decentrata del territorio nonché alla preservazione dell’apertura del paesaggio e della sua elevata qualità.

La modifica dell’OMSt sulla scia della mozione 19.3445 non ha ripercussioni sull’economia. Per l'agricoltura essa comporta una maggiore sensibilizzazione sulla sicurezza finanziaria dei coniugi e dei partner dei capiazienda, in particolare in caso di divorzio, rafforzando così l'iniziativa individuale in materia di previdenza. Ciò comporta quindi un consolidamento del ruolo dei coniugi e dei partner che collaborano nell’azienda agricola e contribuisce in ultima analisi all’uguaglianza tra donna e uomo nel settore agricolo.

2.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.

2.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche previste non tangono il diritto internazionale.

2.6 Entrata il vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

2.7 Basi legali

Agli articoli 89 capoversi 2, 3 e 4, 93 capoversi 5 e 6, 105 capoversi 6 e 7 nonché 177 LAgr il legislatore ha conferito al Consiglio federale la competenza di vincolare la concessione degli aiuti agli investimenti a determinati oneri e condizioni, di delegare all'UFAG l'emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa e di fissare l'importo degli aiuti agli investimenti.