Rapporti esplicativi
Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
2 Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt), RS 913.1
2.1 Situazione iniziale
La mozione 19.3445 «Indennizzo adeguato per i coniugi e i partner in unione domestica registrata di agricoltori in caso di divorzio» è attuata con il messaggio concernente la modifica della legge sull’agricoltura licenziato dal Consiglio federale il 6 dicembre 2024. Il Parlamento ha approvato la proposta di legge il 26 settembre 2025. Non è stato lanciato il referendum. La mozione chiede che, in caso di divorzio, ai coniugi e ai partner registrati di agricoltori che collaborano in azienda sia garantito un indennizzo migliore per il lavoro svolto. A tal fine sono necessarie decisioni di investimento più consapevoli e una consulenza completa e preventiva ai partner. A seguito della modifica della legge sull’agricoltura (LAgr), nell’ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt) vengono ora introdotte ulteriori condizioni per la concessione di aiuti finanziari a favore di progetti nell’ambito dei miglioramenti strutturali realizzati a livello di singola azienda.
Dal 2021 la liquidità del Fondo di rotazione dei crediti di investimento è nuovamente in calo. Questa diminuzione è più rapida del previsto. Nella strategia «Miglioramenti strutturali 2030+» si prospetta un aumento del Fondo di rotazione soltanto a partire dal 2030. L'UFAG deve quindi disporre delle competenze necessarie per gestire meglio la liquidità del Fondo di rotazione, al fine di poter adottare provvedimenti in modo opportuno. Le amministrazioni cantonali (casse di credito) vengono sgravate sul piano esecutivo, poiché senza un adeguamento delle priorità si allungherebbero i tempi d’attesa e i progetti non potrebbero essere finanziati. Siccome il Fondo di rotazione dei crediti di investimento è finanziato esclusivamente dalla Confederazione, si deve garantire un’attuazione uniforme a livello nazionale. Le modifiche adottate dall’UFAG per quanto concerne la definizione della priorità dei provvedimenti sostenuti sono introdotte a tempo determinato, onde evitare di dover procedere a una modifica delle aliquote e degli importi forfettari nell’OMSt. I Cantoni vengono informati tramite circolare in merito ai provvedimenti adottati. Un ordine di priorità in senso stretto è retto dall’articolo 13 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1) e richiede una decisione del Dipartimento.
2.2 Sintesi delle principali modifiche
Sulla scia delle modifiche della legislazione scaturite dalla mozione 19.3445, i richiedenti coniugati o in unione domestica registrata devono confermare nella loro domanda di aver ricevuto una consulenza completa e di aver provveduto in modo adeguato a tutelarsi dalle conseguenze di un’invalidità, di un decesso o anche di un divorzio o di uno scioglimento dell'unione domestica registrata.
Per ridurre l’onere amministrativo dei Cantoni, ma in particolare per garantire la concessione di crediti di investimento nonché un’attuazione uniforme a livello nazionale in caso di scarsa liquidità nel Fondo di rotazione, sono proposte le seguenti modifiche.
- I crediti di investimento devono essere rimborsati entro 20 anni. Il termine inizia dopo il primo pagamento parziale (art. 13 cpv. 1 seconda frase). La maggiore rapidità nei rimborsi si ripercuote positivamente sul pagamento dei crediti di investimento delle future domande. I rimborsi dovrebbero aumentare proporzionalmente ai nuovi crediti concessi, con un ritorno di 10-20 milioni in più all’anno.
- Se i fondi federali nel Fondo di rotazione dei crediti di investimento non sono sufficienti per coprire integralmente il bisogno comprovato di crediti di investimento nei Cantoni, la Confederazione, unitamente ai Cantoni, deve poter adottare provvedimenti che consentano di evitare lunghi termini d’attesa (art. 71 cpv. 6 e 7). I provvedimenti possono quindi essere attuati in modo lungimirante e graduale, nella misura in cui sia comprovato che la situazione concreta lo richiede.
- I contributi a fondo perso e i crediti di investimento sono due strumenti del settore dei miglioramenti strutturali. I fondi inutilizzati nell’ambito di uno strumento potranno essere utilizzati in modo più flessibile nell’altro. In futuro la Confederazione potrà trasferire i fondi inutilizzati del