Rapporti esplicativi

Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui miglioramenti strutturali

credito per i miglioramenti strutturali anche al Fondo di rotazione dei crediti di investimento. Poiché il fabbisogno finanziario dei due strumenti varia, ad esempio perché i contributi a fondo perso dipendono dal cofinanziamento dei Cantoni, il finanziamento flessibile garantisce una ripartizione dei fondi ad hoc. Se la liquidità del Fondo di rotazione aumenta nuovamente in modo significativo, oltre ai fondi ridistribuiti tra i Cantoni, la Confederazione può mettere in preventivo fondi aggiuntivi per i contributi a fondo perso.

2.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 13 capovero 1 seconda frase

I crediti di investimento iniziano a decorre dopo il primo pagamento parziale. In casi di rigore, nei quali un rimborso nel primo anno non sarebbe sostenibile, i Cantoni possono concedere una proroga. I crediti di investimento devono essere rimborsati al più tardi entro 20 anni (art. 13 cpv. 1 OMSt, art. 105 cpv. 4 LAgr), il credito di investimento per l’aiuto iniziale al più tardi entro 14 anni (art. 13 cpv. 1

OMSt). Con la modifica, la durata dei crediti si riduce presumibilmente di circa un anno, partendo dal presupposto che la prima tranche venga pagata entro il primo anno dall'approvazione e che il credito di investimento venga utilizzato completamente in media entro dodici mesi. Ciò si ripercuote positivamente a lungo termine sulla frequenza di ricambio del Fondo di rotazione. L'effetto dei rimborsi più elevati si manifesta in modo costante e in linea con i nuovi crediti di investimento concessi. Si prevedono rimborsi aggiuntivi stimati tra 10 e 20 milioni al massimo. I rimborsi più elevati possono essere riemessi nello stesso anno come nuovi crediti di investimento.

Articolo 31 capoversi 2bise 4

Con un’autodichiarazione le coppie sono tenute a valutare attentamente la loro situazione aziendale, finanziaria e familiare nonché a richiedere una consulenza completa che, oltre alle conseguenze finanziarie dell'investimento previsto, considera gli effetti sul carico di lavoro e sulla situazione previdenziale.

Prima dell’approvazione dell’aiuto finanziario federale i richiedenti, congiuntamente ai loro partner, devono confermare al Cantone, ad esempio, tramite un apposito modulo:

1. di aver effettuato l'investimento consapevolmente e di essersi fatti un quadro completo delle conseguenze finanziarie;

2. di essere giunti alla conclusione che le opportunità dell’investimento superano i rischi e che a loro parere l’investimento è finanziariamente sostenibile;

3. di aver richiesto una consulenza sui rischi finanziari e di essere convinti di aver provveduto in modo adeguato a tutelarsi dai rischi di un decesso o di un’invalidità e dalle conseguenze finanziarie di un divorzio o di uno scioglimento dell'unione domestica registrata.

Nell’apposito modulo o nella domanda occorre inoltre dichiarare se per la collaborazione del partner nell'azienda viene corrisposto altresì un salario in contanti, poiché ciò migliora anche la situazione previdenziale. L’autodichiarazione congiunta firmata da entrambi i partner è un presupposto fondamentale per l'approvazione di una domanda di aiuto finanziario individuale. Se uno dei partner non è sicuro delle conseguenze dell'investimento o teme ripercussioni negative sulla propria copertura assicurativa e previdenziale, l’autodichiarazione congiunta non può essere firmata dal partner finché non saranno chiariti tutti i dubbi. Se necessario, il progetto deve essere rivisto, scaglionato nel tempo o ridimensionato. Senza il consenso esplicito di entrambi i partner, la domanda deve essere respinta.

Nota bene: l’esecuzione di questa disposizione spetta ai Cantoni (art. 178 cpv. 1 LAgr). Questi emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione e le comunicano al DEFR (art. 178 cpv. 2 LAgr). Il Consiglio federale non prescrive dunque in che modo i Cantoni debbano verificare il rispetto di questa condizione.

La modifica del capoverso 4 concerne soltanto il testo francese.