Rapporti esplicativi

Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo

3 Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC), RS 914.11

3.1 Situazione iniziale

L’ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC; RS 914.11) è retta dal titolo quarto «Gestione del rischio aziendale» della legge federale sull’agricoltura (legge sull’agricoltura, LAgr; RS 910.1). In virtù dell’articolo 78 LAgr e seguenti, la Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni mezzi per finanziare aiuti per la conduzione aziendale che possono essere accordati ai gestori di aziende agricole quali mutui esenti da interessi. L’erogazione di fondi federali presuppone un’adeguata partecipazione finanziaria da parte del Cantone. I fondi (federali e cantonali) per un ammontare di 250 milioni di franchi circa sono gestiti dai Cantoni in un Fondo di rotazione. Dal 2021 la liquidità nel Fondo di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale è in calo. Questa diminuzione è strettamente correlata alla situazione del Fondo di rotazione dei crediti di investimento poiché è prevista la possibilità di ridistribuire le risorse finanziarie tra questi due fondi. Se il fabbisogno di crediti di investimento aumenta e se le risorse del Fondo di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale sono sufficienti, è possibile effettuare un trasferimento di fondi federali. Le disposizioni dell’OMSC e dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (ordinanza sui miglioramenti strutturali,

OMSt; RS 913.1) vanno pertanto armonizzate in questo ambito.

3.2 Sintesi delle principali modifiche

Per ridurre l’onere amministrativo dei Cantoni, ma in particolare per garantire la concessione di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale nonché un’attuazione uniforme a livello nazionale in caso di scarsa liquidità nel Fondo di rotazione, sono proposte le seguenti modifiche.

- Gli aiuti per la conduzione aziendale devono essere rimborsati entro 20 anni. Il termine per il rimborso inizia dopo il primo pagamento parziale (art. 14 cpv. 1 seconda frase). La maggiore rapidità nei rimborsi si ripercuote positivamente sul pagamento dei mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale delle future domande. Secondo le stime, accorciando di un anno circa la durata dei mutui, il Fondo di rotazione può essere sgravato di un milione di franchi l’anno al massimo.

- Se i fondi federali nel Fondo di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale non sono sufficienti per coprire integralmente il bisogno comprovato nei Cantoni, la Confederazione, unitamente ai Cantoni, deve poter adottare provvedimenti che consentano di evitare lunghi termini d’attesa (art. 17 cpv. 4 e 5). Lo sgravio temporaneo viene debitamente adeguato alla situazione concreta e reso noto ai Cantoni tramite circolare.

3.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 14 capoverso 1 seconda frase

I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale iniziano a decorrere dopo il primo pagamento parziale. In casi di rigore, nei quali un rimborso nel primo anno non sarebbe sostenibile, i Cantoni possono concedere una proroga. Il termine per il rimborso è 20 anni al massimo (art. 14 cpv. 1 OMSC). Con la modifica, la durata dei mutui si riduce presumibilmente di circa un anno. Ciò si ripercuote positivamente a lungo termine sulla frequenza di ricambio del Fondo di rotazione perché è possibile approvare un numero maggiore di nuove domande grazie a rimborsi più elevati. Si stima che, accorciando di un anno la durata dei mutui, il Fondo di rotazione può essere sgravato di un milione di franchi.

Articolo 17 capoversi 2 frase introduttiva, 4 e 5

Al capoverso 2 il titolo dell’ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura è sostituito con il nuovo titolo «ordinanza sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare».

I Cantoni gestiscono il Fondo di rotazione in maniera decentrata. Il Fondo di rotazione non può essere utilizzato per altre finalità o finanziato da terzi. Se la liquidità supera il livello necessario e i Cantoni devono depositare i fondi in eccesso su conti bancari, possono insorgere interessi negativi. Se questi vengono addebitati al Fondo di rotazione, non solo si riduce il capitale già scarso, ma si indebolisce