Rapporti esplicativi
Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo
8. Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino), RS 916.140
8.1 Situazione iniziale
La presente modifica dell’ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (ordinanza sul vino; RS 916.140) scaturisce dal rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato
21.4446 Nantermod «Semplificare il controllo del commercio dei vini per le piccole cantine» e attua la mozione 24.3375 Sommaruga «Viticoltori-cantinieri: per controlli in cantina non burocratici e adeguati alla categoria».
L’articolo 34a capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza sul vino definisce gli obblighi delle aziende che esercitano il commercio di vino per quanto attiene alla tenuta della contabilità di cantina e all’allestimento di un inventario dei loro stock di prodotti vitivinicoli. L’articolo 34b precisa le modalità relative alla contabilità di cantina.
L’articolo 35 capoverso 3 dell’ordinanza sul vino stabilisce che le aziende che elaborano uva propria, vendono solo i loro prodotti e acquistano annualmente al massimo 20 ettolitri dalla stessa regione di produzione, sono classificate di regola in una categoria di rischio bassa. Nel 2024 presso il Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV) erano registrate 1062 aziende dedite alla vinificazione di uva propria e con un volume annuale degli acquisti di vino proveniente dalla stessa regione di produzione pari al massimo a 20 ettolitri (viticoltori-vinificatori).
In questo contesto, un gruppo di lavoro guidato dall’UFAG, composto dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di viticoltori-vinificatori, del CSCV e dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), ha proposto varie misure tese a semplificare i controlli e a ridurre l’onere amministrativo dei viticoltori-vinificatori, in particolare per le cantine molto piccole. Il Consiglio federale ha tenuto conto di tutte queste proposte nel rapporto in adempimento del postulato 21.4446, licenziato il 5 novembre 2025.
8.2 Sintesi delle principali modifiche
Per le aziende che elaborano esclusivamente uva propria e vendono solo i loro prodotti conformemente all’articolo 35 capoverso 3 (viticoltori-vinificatori) si propone di:
• introdurre una «scheda contabile» semplificata e standardizzata in sostituzione dell’attuale contabilità di cantina;
• abolire l’obbligo di eseguire correntemente le scritture contabili purché la chiusura sia effettuata entro il 31 dicembre;
• eseguire un’unica scrittura contabile per l’insieme delle vendite annuali in bottiglia per prodotto, corredate dei rispettivi giustificativi;
• eseguire un’unica scrittura contabile per l’insieme delle vendite annuali in bottiglia ai consumatori finali, per prodotto, in assenza di giustificativi;
• aumentare la soglia di tolleranza annuale per gli acquisti di vino proveniente dalla stessa regione di produzione a 40 ettolitri.
8.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 34bbisScheda contabile
Le aziende di cui all’articolo 35 capoverso 3 possono utilizzare un documento standardizzato e semplificato, appositamente concepito per loro. La scheda contabile, la cui forma è stata definita dal gruppo di lavoro summenzionato, è simile ai modelli di documenti generalmente utilizzati dai viticoltori- vinificatori e contiene tutte le informazioni necessarie per documentare le attività di cantina analogamente a una contabilità di cantina (cpv. 8.1). Conformemente alla classificazione delle aziende stabilita dal CSCV (struttura per settore di attività, tipi A, B, D, E e T), le aziende che trasformano un