Rapporti esplicativi
Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine
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7 Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF), RS 916.121.10
7.1 Situazione iniziale
L’allegato 10 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) (di seguito «Accordo agricolo Svizzera-UE») concerne il riconoscimento del controllo della conformità con le norme di commercializzazione per la frutta e la verdura fresche. In virtù di tale allegato, l’articolo 9 OIEVFF prescrive che l’esportazione delle merci menzionate nell’allegato 1 deve avvenire in conformità delle norme fissate o riconosciute nel regolamento della Comunità europea di cui all’allegato 1 OEIVFF. Fino al 31 dicembre 2024 le norme da rispettare erano sancite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati a cui si fa riferimento all’allegato 1 OIEVFF. Dal 1° gennaio 2025 le norme sono sancite nel regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti d’esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione.
7.2 Sintesi delle principali modifiche
Nell’allegato 1 OIEVFF si fa riferimento al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, un atto normativo che non è più in vigore. Si propone di aggiornare il rimando nell’allegato 1 OIEVFF secondo la vigente base legale dell’UE.
7.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 9 capoversi 1 e 3
Nei due capoversi viene menzionato il «regolamento della Comunità europea». Siccome sia il regolamento in vigore fino al 31 dicembre 2024 sia quello in vigore dal 1° gennaio 2025 sono regolamenti dell’Unione europea (UE), al capoverso 1 «regolamento della Comunità europea» va sostituito con «regolamento dell’Unione europea (UE)» e al capoverso 3 con «regolamento dell’UE».
Al capoverso 1 viene apportata anche una modifica redazionale. La nuova formulazione chiarisce che sono le merci destinate all'esportazione a dover soddisfare le norme di commercializzazione stabilite nel regolamento dell’UE. Inoltre, viene precisato che le merci destinate all'esportazione possono anche soddisfare norme riconosciute come norme di commercializzazione ai sensi del regolamento dell’UE.
Articolo 20 capoverso 1
In linea con l'articolo 9 capoverso 3, «norme della Comunità europea» è sostituito con «norme
dell'UE», poiché le norme sono disciplinate da un regolamento dell'UE e l'abbreviazione «UE» è già stata introdotta all'articolo 9 capoverso 3. Analogamente all’articolo 9 capoverso 1, anche qui si propone una formulazione più precisa rispetto a quella vigente.
Articolo 24a
La disposizione transitoria della modifica dell’11 novembre 2020 disciplina l’attribuzione delle quote di contingente doganale n. 21 per il periodo di contingentamento 2021. Dal periodo di contingentamento 2022 essa è diventata superflua e si propone quindi di abrogare il presente articolo.
Allegato 1
Onde fare riferimento alla vigente base legale dell’UE si propone di modificare la frase introduttiva dell’allegato 1 in modo che il rimando al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in vigore fino al 31 dicembre 2024, sia sostituito con un rimando al regolamento delegato (UE) 2023/2429, in vigore dal 1° gennaio 2025.