Rapporti esplicativi

Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sul vino

prodotto vitivinicolo, per esempio vinificano uva, su mandato, per conto di un produttore di uva o di un’altra azienda di vinificazione, rientrano nella categoria A, quella delle imprese commerciali. Il trattamento del vino sfuso di vari proprietari e i rischi che ne derivano giustificano questa classificazione. Concordando con un’azienda terza di vinificare la sua uva e di restituirgliela sotto forma di vino (prestazione di servizi senza acquisto di uva), l'azienda che si occupa della vinificazione non adempie più le condizioni stabilite dall'articolo 35 capoverso 3. Di conseguenza, non può utilizzare il documento standardizzato e semplificato che è stato concepito appositamente per le aziende di tipo E (viticoltori- vinificatori).

Il capoverso 2 consente di eseguire un’unica scrittura contabile per l’insieme delle vendite annuali in bottiglia per prodotto, corredate dei rispettivi giustificativi. Per giustificativi si intendono le fatture emesse a clienti privati o a esercizi commerciali. Anche nel caso di vendite annuali in bottiglia ai consumatori finali in assenza di giustificativi, per esempio se il prodotto è stato venduto in occasione di un mercato e il cliente ha pagato in contanti, è possibile eseguire un’unica scrittura contabile per prodotto.

Il capoverso 3 riprende il contenuto del capoverso 3 dell’articolo 34b. In fase di redazione si è tenuto conto del fatto che i viticoltori-vinificatori trattano soltanto prodotti indigeni e pertanto è stato semplificato.

Con il capoverso 4 si abolisce l’obbligo di eseguire correntemente le scritture contabili nel quadro della contabilità di cantina. Queste devono però essere completate al più tardi il 31 dicembre di ogni anno. Tale procedura garantisce maggiore flessibilità nella registrazione delle attività di cantina con la quale si documenta la tracciabilità dei cambiamenti in termini di volume e specifiche del vino in fase di elaborazione.

Articolo 35 capoverso 3

I viticoltori-vinificatori beneficiano di una soglia di tolleranza maggiore per quanto concerne il volume annuale degli acquisti di uva e vino provenienti dalla stessa regione di produzione. Ciò comporta un aumento del numero di aziende classificate in una categoria di rischio bassa che possono tenere una scheda contabile anziché una contabilità di cantina. La nuova soglia di tolleranza annuale di 40 ettolitri per gli acquisti di vino tiene conto dell'evoluzione strutturale delle aziende agricole.

8.4 Ripercussioni

8.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione in termini di risorse finanziarie e umane poiché l’articolo 38 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza sul vino stabilisce che le spese di controllo sono a carico degli assoggettati al controllo.

8.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione finanziaria.

8.4.3 Economia

È molto probabile che le aziende di cui all'articolo 35 capoverso 3 dell'ordinanza sul vino utilizzeranno la scheda contabile standardizzata e semplificata, appositamente concepita per il controllo del commercio del vino e pertanto diminuirà il loro onere amministrativo rispetto alla tenuta della contabilità di cantina regolare secondo l'articolo 34b.

8.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.