Rapporti esplicativi
Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine
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Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto
(ORPAR)
Articoli 7 e 8
Il fatto che gli assicuratori non siano più tenuti a registrare i numeri d’identificazione delle imprese, i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail dei gestori comporta una semplificazione amministrativa per tutte le parti coinvolte, ovvero: assicurati, assicuratori e Confederazione.
I dati contenuti nella polizza assicurativa o nella documentazione contrattuale, necessari in particolare per la fatturazione, non devono più essere inoltrati all’UFAG in base alle singole colture.
Conformemente al contratto tra l’UFAG e l’assicuratore, questi sarà invece tenuto anche in futuro a fornire ogni quattro anni un resoconto dettagliato. Come finora, nel rispettivo rapporto l’assicuratore dovrà riportare la superficie suddivisa chiaramente in tre categorie, ovvero: colture campicole, colture speciali, altra superficie agricola utile.
Articolo 12
L’articolo 12 disciplinava le disposizioni transitorie nel primo anno di attuazione. Questo articolo può quindi essere abrogato.
6.4 Ripercussioni
6.4.1 Confederazione
Nel complesso le modifiche comportano una semplificazione delle procedure per i settori competenti in seno all'UFAG. La precisazione che la riduzione dei premi viene calcolata sulla base dei premi assicurativi lordi non comporta maggiori uscite rispetto alle risorse finanziarie iscritte nel preventivo e nel piano finanziario.
6.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione sui Cantoni, poiché non sono coinvolti nei compiti esecutivi correlati alla riduzione dei premi.
6.4.3 Economia
Per gli assicuratori partecipanti il dispendio amministrativo diminuisce, poiché le superfici che danno diritto alla riduzione dei premi non devono più essere registrate e notificate separatamente per coltura. Gli assicuratori possono continuare a offrire i loro pacchetti di prodotti specifici con colture aggregate.
6.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
6.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le presenti modifiche dell’ordinanza non tangono la notifica OMC né gli accordi bilaterali tra Svizzera e UE.
6.6 Entrata in vigore
Affinché le semplificazioni e le precisazioni relative al calcolo della riduzione dei premi possano essere attuate il più rapidamente possibile, l'ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2026. In questo modo, le esperienze acquisite durante il primo anno di applicazione possono essere implementate già nel 2026. Affinché un atto normativo entri in vigore con effetto retroattivo, devono essere adempiute cumulativamente cinque condizioni, ovvero: la retroattività dev’essere espressamente prevista dall’atto normativo, deve abbracciare un arco di tempo ragionevole, dev’essere giustificata da interessi pubblici preponderanti, non deve creare disuguaglianze giuridiche inammissibili o ledere i diritti di terzi e non deve ledere i diritti acquisiti. Nello specifico, la retroattività è espressamente prevista dall’ORPAR, rispetta il limite massimo di un anno, è giustificata dall'esistenza di una lacuna giuridica e