Rapporti esplicativi
Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 67Fedlex · Rapporto esplicativo
O del DEFR sul materiale di moltiplicazione di piante campicole e foraggere …
Nelle colture di tuberi-seme di patate vengono aboliti i valori soglia previsti dalle disposizioni UE riconosciute come equivalenti (Direttiva 2002/56/CE) per l'infestazione da peronospora della foglia (causata da Phytophthora infestans) e da avvizzimento (causato da Colletotrichum coccodes). Per l’imbrunimento dello stelo (causato da Dickeya e Pectobacterium) i valori soglia vengono innalzati: per il materiale di base delle classi S, SE ed E rispettivamente allo 0,1, 0,5 e 1 per cento di piante infestate; per il materiale certificato al 2 per cento di piante infestate.
Allegato 3 capitolo B numeri 4.9 e 4.10, allegato 4 capitolo B numero 3 e allegato 5 capitolo B lettera C
Abrogati. Le disposizioni UE equivalenti relative ai tuberi-seme di patate ottenuti da sementi botaniche di patate sono scadute nel 2024.
1.4 Ripercussioni
1.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
1.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
1.4.3 Economia
La produzione di tuberi-seme di patate in Svizzera è facilitata con un allineamento alle disposizioni UE in relazione all’infestazione da imbrunimento dello stelo, peronospora della foglia e avvizzimento nelle colture in campo per la produzione di sementi. Gli operatori economici dispongono del margine di manovra necessario per definire in modo flessibile le esigenze in materia di qualità di diritto privato.
1.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
1.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono tese a un allineamento agli standard internazionali e alle disposizioni UE equivalenti, segnatamente alla Direttiva 2002/56/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate.
1.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.
1.7 Basi legali
Articoli 10 capoverso 5 e 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione di materiale vegetale di moltiplicazione (ordinanza sul materiale di moltiplicazione; RS 916.151).