Rapporti esplicativi

Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 68Fedlex · Rapporto esplicativo

2 Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica, RS 910.181

2.1 Situazione iniziale

L’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica disciplina i dettagli tecnici relativi ai diversi ambiti dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, come ad esempio i concimi, i prodotti fitosanitari, gli additivi e le sostanze ausiliarie per la trasformazione ammessi per le derrate alimentari, nonché le misure volte a garantire il rispetto dell’ordinanza sull’agricoltura biologica all’atto dell’importazione.

Le disposizioni dell’ordinanza del DEFR sono riconosciute come equivalenti alle disposizioni UE pertinenti ai sensi dell’allegato 9 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). In questo contesto, mediante le presenti modifiche il DEFR intende eliminare le differenze critiche rispetto al regolamento europeo relativo all’agricoltura biologica.

2.2 Sintesi delle principali modifiche

Nei seguenti allegati vengono integrate nuove sostanze e/o vengono adeguate voci già esistenti.

• Allegato 1 «Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso»

• Allegato 2 «Concimi, preparati e substrati autorizzati»

• Allegato 3a «Sostanze utilizzabili per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito»

• Allegato 7 «Materie prime e additivi per alimenti per animali»

L’allegato 3 «Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate» è modificato e presenta un nuovo titolo. Gli elenchi degli additivi alimentari e delle sostanze ausiliarie per la trasformazione ammessi nelle parti A e B vengono accorpati in un unico elenco.

2.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 4atercapoverso 3

L’etanolo è inserito nell’allegato 7 come solvente per la produzione di faricelli/panelli di estrazione proteica. In tal modo si precisa che l’etanolo può essere utilizzato esclusivamente per l’estrazione proteica.

Articolo 14 capoversi 1, 2 e 4

In caso di sospetto o accertata presenza di un’epizoozia, le colonie non possono essere trasferite. La seconda frase nel capoverso 1, concernente l’isolamento in un apposito apiario, è stralciata.

I prodotti utilizzati sugli animali (in questo caso nell’apiario in presenza delle api) per il trattamento di una malattia sono classificati come medicamenti per uso veterinario ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici e sono quindi soggetti all’obbligo d’omologazione da parte di Swissmedic. L’intero capoverso 2 è stralciato, poiché è in contraddizione con la legislazione sugli agenti terapeutici.

In caso di sospetto o accertata presenza di epizoozia, le colonie non possono essere trasferite. La frase nel capoverso 4 concernente l’isolamento in un apposito apiario è stralciata. Sono inoltre stralciati i termini acido formico e acido lattico, poiché tali principi attivi non sono autorizzati per le api.

Allegato 1 Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso

Finora l’utilizzo di feromoni e di altri semiochimici era limitato alle trappole o agli erogatori. L’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica stabilisce già che i prodotti fitosanitari non devono entrare in contatto con le parti commestibili della pianta. La condizione che i feromoni e altri semiochimici possano essere utilizzati solo in trappole ed erogatori è quindi stralciata.

Finora, per l’aumento dell’efficacia, l’unica sostanza ottenuta per sintesi chimica ammessa come eccezione era l’amido idrossipropilato. Gli esteri poliglicerici e gli esteri degli acidi grassi sono additivi alimentari autorizzati nell’UE per favorire la formazione di emulsioni e stabilizzare le schiume. Secondo il produttore, non sono classificati né come sostanze pericolose né come miscugli pericolosi. Nell’UE gli