Rapporti esplicativi

Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine

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Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura

c) Analogamente agli uffici federali, anche i Cantoni possono già avvalersi del registro delle imprese e

degli stabilimenti. Ciò comporta per loro un ulteriore vantaggio, poiché grazie al numero RIS possono utilizzare più facilmente i dati a fini amministrativi provenienti da sistemi di diritto privato come i FMIS.

11.4.3 Economia

Con la riduzione delle attività soggette all’obbligo di comunicazione in relazione allo spandimento di prodotti fitosanitari nel singolo caso alla registrazione delle forniture da parte del fornitore e alla conferma da parte dell’acquirente, la rinuncia alla dichiarazione delle scorte di sostanze nutritive alla fine dell'anno civile e la rinuncia alla registrazione delle riprese (ritiri) di prodotti agricoli come cereali, patate, eccetera, da parte dei centri di raccolta, diminuisce l'onere amministrativo per gli assoggettati all’obbligo di comunicazione.

Grazie alla creazione di un’offerta più ampia attraverso servizi digitali per l’acquisizione di dati concernenti l’esecuzione di diritto pubblico da parte di servizi autorizzati si ottiene uno sgravio amministrativo. Dando la possibilità a terzi di acquisire dati d’intesa con gli interessati, i dati concernenti l’esecuzione acquisiscono un valore aggiunto e si supporta l’applicazione del principio «once only» anche al di là delle prestazioni delle autorità. Più gli attori della filiera agroalimentare utilizzano i servizi digitali, maggiori saranno i benefici per l’economia.

11.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione diretta.

La rinuncia alla dichiarazione georeferenziata delle applicazioni di prodotti fitosanitari può pregiudicare l'accuratezza dell'analisi locale, regionale e temporale. Non sono noti il luogo e la data dell'applicazione né tantomeno le eventuali scorte a livello di singola azienda. Poiché i prodotti fitosanitari possono avere effetti negativi sull'ambiente, ad esempio sulle acque sotterranee, la perdita di dati georeferenziati sull'uso dei prodotti fitosanitari azzera anche le possibilità di esaminare e risolvere i problemi su scala ridotta (o molto ridotta). Lo stesso vale per gli alimenti per animali o i concimi acquistati, per i quali non sono disponibili dati digitali relativi al loro utilizzo o alle scorte a fine anno.

11.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono compatibili con il diritto internazionale.

11.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

11.7 Basi legali

In virtù dell’articolo 34 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (RS 235.1), gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali soltanto se lo prevede una base legale. Gli articoli 14-16,16a–16c OSIAgr costituiscono, congiuntamente agli articoli 164a, 164b, 165f e 165fbis LAgr, la base legale per il trattamento dei dati nei sistemi di informazione centrali relativi alla gestione delle sostanze nutritive e all’impiego dei prodotti fitosanitari. Gli articoli 164a capoverso 2 lettera b,

164b capoverso 2 lettera b e 165g LAgr costituiscono le norme concrete che delegano al Consiglio federale la competenza di stabilire le disposizioni in materia di trattamento dei dati nella presente ordinanza.