Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/89: Adeguamento dell’ordinanza sulla protezione del clima · 9 pagine
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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo
nistrazione federale centrale e l’esercito sono sottoposte al Consiglio federale dai dipartimenti compe tenti. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) coordi nano i lavori dell’Amministrazione federale centrale e dell’esercito per il bilancio e il rapporto sulle emissioni. Essi calcolano le emissioni, elaborano cronoprogrammi e riferiscono al Consiglio federale e al Parlamento ogni quattro anni sulle emissioni dirette e indirette, nonché su quelle a monte e a valle, sui metodi e sugli standard applicati, sullo stato di attuazione del raggiungimento dell’obiettivo, sugli adeguamenti necessari per garantire il raggiungimento dell’obiettivo e sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici secondo l’articolo 8 LOCli. Tuttavia, la responsabilità del raggiungimento
dell’obiettivo del saldo netto pari a zero spetta ai dipartimenti e alla Cancelleria federale (CaF) nelle loro sfere di competenza. Questi devono designare unità amministrative chiave che elaborino crono programmi per le loro sfere di competenza. Il contenuto minimo dei cronoprogrammi è definito nella OOCli. Inoltre, i dipartimenti e la CaF mantengono un ampio margine di manovra per affrontare la ridu zione delle emissioni tenendo conto delle loro esigenze. Come nel settore privato, anche la Confede razione deve raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero principalmente attraverso misure di ri duzione. Le emissioni rimanenti devono essere completamente compensate da NET al più tardi entro il 2040 o il 2050; l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) acquisterà a livello centrale gli attestati nazio nali o internazionali necessari per l’impiego di NET da parte dell’Amministrazione federale centrale e dell’esercito. Le conoscenze e le esperienze della Confederazione devono essere messe a disposi zione dei Cantoni, dell’Amministrazione federale decentralizzata, delle unità rese autonome della Con federazione e delle imprese private, motivo per cui vengono stabiliti corrispondenti obblighi relativi alla presentazione dei rapporti. L’inclusione di queste disposizioni nella OOCli ha lo scopo di rendere ac cessibile al pubblico l’attuazione del ruolo esemplare.
3. Commento ai singoli articoli
Articolo 1 Oggetto
La nuova lettera f dell’articolo 1 fa riferimento all’articolo 10 LOCli, in quanto nella OOCli sono integrate le disposizioni di attuazione concernenti il ruolo esemplare di Confederazione e Cantoni.
Capitolo 5a: Ruolo esemplare
Articolo 30a Raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero
I capoversi 1 e 2 regolano i requisiti per l’Amministrazione federale centrale, che deve assumere un ruolo esemplare secondo l’articolo 10 LOCli. Per «saldo netto delle emissioni pari a zero» (art. 2 lett. d LOCli) e «obiettivo del saldo netto pari a zero» (art. 3 cpv. 1 LOCli) si intende la riduzione al minimo delle emissioni di gas serra e compensazione dell’impatto delle emissioni rimanenti mediante l’impiego di NET. L’Amministrazione federale centrale deve quindi realizzare il saldo netto delle emissioni pari a zero dieci anni prima rispetto a tutta la Svizzera (2050). A causa dell’obiettivo del saldo netto pari a zero dell’Amministrazione federale centrale, anticipato al 2040, non sono opportuni obiettivi intermedi rigidi. Tuttavia, i valori indicativi per le emissioni dirette nei singoli settori di cui all’articolo 4 LOCli dovrebbero essere raggiunti anche dall’Amministrazione federale centrale e non compensati interamente con NET. Con le emissioni a monte e a valle, il campo d’applicazione del ruolo esemplare si estende sotto il profilo materiale e territoriale. Tuttavia, la loro presa in considerazione viene introdotta gradualmente nei cro noprogrammi secondo l’articolo 30c OOCli. In questo contesto vanno anche considerate le condizioni quadro tecniche e finanziarie. Oltre a contribuire agli obiettivi climatici della Svizzera attraverso la ridu zione delle emissioni, con questa funzione la Confederazione indica ai diversi attori nuovi approcci e soluzioni, incentivandoli così all’attuazione. Ciò consente di stimolare il mercato e altri attori a fornire i prodotti, i processi o i servizi necessari per il raggiungimento dell’obiettivo. L’esperienza e le basi docu mentali elaborate su quest’ultima consentono al settore privato di imitare il comportamento esemplare. Il carattere esemplare richiede alla Confederazione di procedere più rapidamente nell’attuazione delle sue misure di riduzione e di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici di cui all’articolo 8 LOCli, e di andare oltre quanto richiesto agli attori del settore privato. La Confederazione, che svolge un ruolo