Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/89: Adeguamento dell’ordinanza sulla protezione del clima · 9 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

di precursore («early mover»), dovrà sviluppare e attuare misure, in particolare nel settore delle emis sioni a monte e a valle. Tuttavia, la loro presa in considerazione viene introdotta gradualmente.

La LOCli definisce le emissioni dirette, indirette, nonché quelle a monte e a valle. Queste si basano sul Protocollo GHG (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol). Le emissioni dirette sono le emissioni di gas serra generate nella fase di esercizio, in particolare dalla combustione di vettori energetici e da processi (Scope 1; art. 2 lett. b LOCli). Le emissioni indirette sono le emissioni di gas serra generate dalla messa a disposizione di energia acquistata (Scope 2; art. 2 lett. c LOCli). Le emissioni a monte e a valle sono le emissioni di gas serra generate da terzi durante l’intero ciclo di vita di un prodotto o di una prestazione (Scope 3; art. 2 capoverso 2 OOCli).

Secondo l’art. 10 cpv. 3 LOCli, il Consiglio federale può prevedere eccezioni per garantire la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione. L’Aggruppamento Difesa e armasuisse sono esclusi dall’obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2040 fissato per l’Amministrazione federale centrale, in quanto non è possibile operare una chiara distinzione tra l’esercito, disciplinato dall’ordinanza dell’As semblea federale del 18 marzo 2016 sull’organizzazione dell’esercito (OEs; RS 513.1), e l’amministra zione militare, in quanto parte dell’Amministrazione federale centrale, in termini di emissioni di gas serra. Nel settore militare è inevitabile che, per motivi tecnici, le emissioni non possano essere evitate o pos sano esserlo soltanto con grande difficoltà nei tempi richiesti. I sistemi hanno un lungo ciclo di vita, la loro sostituzione comporta costi elevati e dipende dalla disponibilità sul mercato globale degli arma menti. Anche per l’Amministrazione federale centrale per le sue sedi all’estero non è possibile raggiun gere ovunque l’obiettivo entro il 2040 a causa delle condizioni locali e del livello di sviluppo dei diversi Paesi. Pertanto l’esercito, l’Aggruppamento Difesa e armasuisse, nonché l’Amministrazione federale centrale per le sue sedi all’estero devono raggiungere lo stesso obiettivo della Svizzera con un orizzonte temporale fino al 2050. Dispongono pertanto di un margine di tempo maggiore. Tuttavia, sono anche tenuti a considerare, per quanto possibile, le emissioni Scope 3. Ciò significa che le emissioni Scope 3 devono essere dichiarate e ridotte dove possibile. Entro la fine del 2028, il Consiglio federale definirà in che misura ridurre le emissioni a monte e a valle (emissioni Scope 3). Come nel settore privato, anche la Confederazione deve raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero principalmente attraverso misure di riduzione. Le emissioni dirette e indirette di gas serra dell’Amministrazione federale centrale devono essere ridotte attraverso misure interne, ad esempio sostituendo gli impianti di riscaldamento a combustibile fossile o rinunciando ai sistemi di teleriscaldamento a combustibile fossile. Ai fini della riduzione delle emissioni a monte e a valle sono particolarmente rilevanti i settori edifici e impianti, mac chine e apparecchi, dispositivi e servizi informatici e prodotti tessili. Le emissioni dirette e indirette rima nenti devono essere compensate integralmente con NET (art. 2 lett. a LOCli) al più tardi entro il 2040 o il 2050. A tal fine, deve essere previsto un percorso di sviluppo delle capacità continuativo (cfr. anche l’art. 30d cpv. 2 lett. f OOCli). Gli attestati nazionali e internazionali necessari per l’impiego di NET pos sono essere acquistati in Svizzera e all’estero. L’UFAM è responsabile dell’acquisto degli attestati ne cessari per l’impiego di NET da parte dell’Amministrazione federale centrale e dell’esercito (cpv. 3). In questo modo si evita la concorrenza tra i dipartimenti nei progetti NET e si garantisce un coordinamento mirato negli acquisti.

Per quanto riguarda il capoverso 4, occorre precisare che, conformemente all’articolo 10 capoverso 1 LOCli, anche i Cantoni e le imprese parastatali assumono un ruolo esemplare per il raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero di cui all’articolo 3 capoverso 1 LOCli e per l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici di cui all’articolo 8 LOCli. L’obiettivo del saldo netto pari a zero com prende le emissioni dirette e indirette (Scope 1 e 2), che devono essere dichiarate integralmente, ridotte e compensate con NET. Tuttavia, sono anche tenuti a considerare, per quanto possibile, le emissioni Scope 3. Ciò significa che le emissioni Scope 3 devono essere dichiarate integralmente, ridotte dove possibile e, se finanziariamente sostenibile, compensate con NET. Poiché nella LOCli manca una defi nizione di «impresa parastatale», ai fini della chiarezza, nella OOCli si utilizza «unità resa autonoma» secondo l’allegato 3 OLOGA. Le unità amministrative centrali dei Cantoni sul loro territorio e le unità rese autonome secondo l’allegato 3 dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra zione (OLOGA7) si adoperano quindi per raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero già nel 2040. L’Amministrazione federale decentralizzata non è menzionata in modo esplicito nell’articolo 10 LOCli.

7 RS 172.010.1