Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/89: Adeguamento dell’ordinanza sulla protezione del clima · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo
OOCli. A differenza dell’articolo 30a capoverso 4, per Cantoni si intendono non solo le unità ammini strative centrali, ma anche le unità amministrative decentralizzate nonché le imprese paracantonali. Gli aiuti all’attuazione contengono strumenti di supporto, metodi, materiali e misure utili e necessari per il raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero. Sotto l’egida del DATEC, la Confederazione è responsabile della messa a disposizione e dell’elaborazione di questi aiuti all’attuazione. La Confede razione si avvarrà dell’esperienza di attori esemplari per l’elaborazione di aiuti all’attuazione. Gli aiuti all’attuazione sono solo strumenti ausiliari. Se si trovano in fase avanzata nel raggiungimento degli obiettivi, i Cantoni, le unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata e le unità rese autonome della Confederazione possono naturalmente rinunciare all’utilizzo degli aiuti all’attuazione e utilizzare i propri strumenti ausiliari.
Il capoverso 2 stabilisce che i dipartimenti competenti devono prevedere la riduzione delle emissioni di gas serra negli obiettivi strategici delle unità rese autonome della Confederazione di cui all’allegato 3 OLOGA, che vengono sottoposti al Consiglio federale. A queste imprese parastatali vengono assegnati obiettivi strategici che vengono definiti e rivisti a intervalli regolari di quattro anni. L’elaborazione avviene in stretto coordinamento tra gli organi proprietari e le imprese parastatali interessate. Ad esempio, nelle strategie dei proprietari possono essere sanciti i requisiti per il bilancio dei gas serra, i percorsi di ridu zione, le misure per ridurre le emissioni, il monitoraggio e i processi di revisione continua. In alcuni casi, tali requisiti sono già definiti negli obiettivi strategici e soddisfano il capoverso 2.
4. Entrata in vigore della modifica
La OOCli riveduta entra in vigore il 1°ottobre 2026.
5. Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
5.1.1. Ripercussioni finanziarie
L’attuazione dei cronoprogrammi e dei provvedimenti comporterà un maggiore fabbisogno di beni e servizi. Secondo le prime stime approssimative, il fabbisogno finanziario supplementare per gli Scope 1 e 2 nel periodo 2027–2040 dovrebbe ammontare complessivamente a circa 1,5 miliardi. Le emissioni a monte e a valle (Scope 3), che con circa il 90 per cento rappresentano la quota maggiore delle emissioni di CO2 dell’Amministrazione federale centrale, non sono ancora considerate in queste stime. Esse sa ranno disponibili al più tardi entro il 2028, quando il Consiglio federale deciderà come trattare tali emis sioni. Il finanziamento verrà deciso gradualmente, tenendo conto delle fasi di attuazione in corso.
5.1.2. Ripercussioni sull’effettivo del personale
L’attuazione dei compiti derivanti dagli articoli 30a–30e OOCli per la SG-DATEC è gestita con le risorse di personale esistenti nella SG-DATEC. Può essere necessario del personale aggiuntivo per elaborare e attuare i cronoprogrammi e i relativi provvedimenti. Il finanziamento verrà deciso gradualmente, te nendo conto delle fasi di attuazione in corso.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni
I Cantoni beneficiano delle basi documentali elaborate nell’ambito del ruolo esemplare della Confede razione, che possono utilizzare come aiuto nell’attuazione del proprio obiettivo del saldo netto pari a zero.