Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/89: Adeguamento dell’ordinanza sulla protezione del clima · 9 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

Tuttavia, è opportuno fissare obiettivi anche per l’Amministrazione federale decentralizzata. L’Ammini strazione federale decentralizzata è definita nell’articolo 7a OLOGA. Tuttavia, la OOCli fa riferimento all’allegato 1 OLOGA (esclusa l’Amministrazione federale centrale) per l’Amministrazione federale de centralizzata e all’allegato 3 OLOGA per le unità rese autonome della Confederazione, il che significa che le commissioni extraparlamentari (all. 2 OLOGA) non sono contemplate. L’Amministrazione fede rale decentralizzata ai sensi della OOCli è quindi equiparata ai Cantoni e alle imprese parastatali nell’as sunzione del ruolo esemplare. Si rinuncia a ulteriori disposizioni di esecuzione in merito all’assunzione del ruolo esemplare dei Cantoni secondo l’articolo 10 capoverso 1 LOCli. Le unità amministrative cen trali e decentralizzate e le imprese paracantonali rivestono un ruolo esemplare.

Il ruolo esemplare dell’Amministrazione federale centrale comprende anche le emissioni di gas serra a monte e a valle. Ridurre queste emissioni nell’orizzonte temporale anticipato del 2040 rappresenta un compito particolarmente impegnativo e coinvolge attori esterni all’Amministrazione federale centrale ne gli sforzi compiuti a favore della riduzione. Per queste ragioni, il capoverso 5 esclude dagli obiettivi di cui ai capoversi 1 e 2 le emissioni che non rientrano nella sfera di influenza o di competenza dell’Am ministrazione federale centrale. La lettera a stabilisce che le emissioni di gas serra a valle causate dall’utilizzazione delle strade nazionali o di altre infrastrutture di trasporto di proprietà federale e dai sussidi della Confederazione sono escluse dagli obiettivi e non vanno considerate. L’utilizzazione delle strade nazionali o di altre infrastrutture di trasporto di proprietà federale rientra sempre nelle emissioni Scope 3. Ciò significa che tutte le emissioni generate da veicoli privati sulle strade nazionali, ad esem pio, sono escluse. Non sono escluse le emissioni generate dall’Amministrazione federale centrale, ad esempio durante la manutenzione o il funzionamento di veicoli o aerei di proprietà della Confederazione o utilizzati dal personale federale o dell’esercito. Sono escluse anche le emissioni derivanti dall’aggiu dicazione di commesse pubbliche nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo e con i Paesi dell’Est, dell’aiuto umanitario nonché del promovimento della pace o della sicurezza umana (lett. b). Queste ultime sono definite nell’allegato 5 numero 1 lettera d della legge federale sugli appalti pubblici (LAPub8). Sono inoltre escluse le emissioni degli uffici umanitari della DSC, che operano in contesti umanitari e hanno lo scopo di fornire aiuti di emergenza, salvare vite umane e alleviare le sofferenze. Questi uffici sono per lo più affittati e non sono di proprietà della Confederazione. Infine, secondo la lettera c, sono esclusi gli edifici sotto la responsabilità del settore dei PF, composto dal Politecnico federale di Zurigo (PFZ), dal Politecnico federale di Losanna (PFL), dall’Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (Eawag), dall’Istituto federale di ri cerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), dal Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa) e dall’Istituto Paul Scherrer (PSI). Anche se in realtà appartengono all’Amministrazione federale centrale (di proprietà dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL), sono desti nati all’adempimento dei compiti del Politecnico federale di Zurigo e gestiti da quest’ultimo. Il settore dei PF è considerato un’unità dell’Amministrazione federale decentralizzata come tutte le altre ed è respon sabile di tutte le sue emissioni, comprese quelle degli edifici secondo l’articolo 6, capoverso 3 dell’ordi nanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC9). Di conseguenza, le sue emissioni non devono essere imputate all’Amministrazione federale centrale.

Articolo 30b Bilancio da parte dell’Amministrazione federale centrale e dell’esercito

Il DATEC provvede al bilancio delle emissioni di gas serra (cpv. 1) ed elabora una visione complessiva del raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero da parte dell’Amministrazione federale cen trale, ad eccezione dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse (cpv. 2). Le emissioni non considerate all’articolo 30a capoverso 5 OOCli sono escluse dal bilancio. La SG-DATEC svolge i compiti di coordi namento e amministrazione, e in particolare fornisce supporto a tutti i servizi coinvolti. Ciò include, in particolare, la collaborazione con gli esperti e la definizione dei metodi e degli standard applicati dall’Am ministrazione federale centrale e dall’esercito.

In base all’eccezione di cui all’articolo 30a capoverso 2 OOCli, l’Aggruppamento Difesa e armasuisse sono esclusi dal raggiungimento dell’obiettivo da parte dell’Amministrazione federale centrale e devono raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero delle emissioni dirette e indirette insieme all’esercito

8 RS 172.056.1

9 RS 172.010.21