Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/89: Adeguamento dell’ordinanza sulla protezione del clima · 9 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

amministrative chiave nonché nel cronoprogramma complessivo dell’Amministrazione federale centrale. Il cronoprogramma complessivo dell’Amministrazione federale centrale e il cronoprogramma del DDPS per l’esercito, l’Aggruppamento Difesa e armasuisse sono oggetto di pubblicazione.

Articolo 30d Cronoprogrammi per l’Amministrazione federale centrale e l’esercito: contenuto

Secondo il capoverso 1, i cronoprogrammi dei dipartimenti e della CaF comprendono tutte le emissioni (Scope 1–3) di tutte le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale nell’ambito della loro sfera di competenza, secondo l’allegato 1 OLOGA. Sono comprese anche le emissioni dichiarate nelle unità amministrative chiave del proprio dipartimento. Ciò è in linea con il principio secondo cui il potere decisionale spetta a chi ha l’autorità decisionale e prende anche le decisioni di finanziamento.

Il capoverso 2 stabilisce i requisiti minimi per i cronoprogrammi dell’Amministrazione federale centrale e si basa sulle disposizioni relative ai cronoprogrammi delle imprese (art. 5 LOCli). I cronoprogrammi contengono inoltre misure di adattamento ai cambiamenti climatici.

Articolo 30e Rapporto dell’Amministrazione federale centrale e dell’esercito

Per poter monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi e apportare adeguamenti puntuali alle misure, i dipartimenti e la CaF provvedono affinché le unità amministrative forniscano alla SG-DATEC i dati grezzi necessari per il calcolo delle emissioni (cpv. 1). A questo scopo è disponibile uno strumento centralizzato per il bilancio dei gas serra (bilancio di GES). Ciò consente una gestione standardizzata dei dati con un elevato livello di integrazione e interfacce automatizzate. Di conseguenza, viene utiliz zato dai servizi per rilevare e analizzare i dati e come riferimento per verificare i cronoprogrammi. Lo strumento genera i bilanci dei gas serra per l’Amministrazione federale centrale e fornisce la base dei dati per il rapporto. La gestione dei dati viene effettuata in conformità al Protocollo GHG e si basa su un ampliamento del precedente bilancio di GES.

Il rapporto viene presentato al Consiglio federale e al Parlamento ogni quattro anni. Negli anni inter medi, il Consiglio federale viene informato annualmente sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dirette e indirette (Scope 1 e 2) e, a partire dal 2028, anche su quelle a monte e a valle (Scope 3) e sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici (cpv. 3 e 4). Questi rapporti informa tivi sono più sintetici rispetto al rapporto e sono destinati principalmente al Consiglio federale e ai di partimenti.

Il rapporto viene presentato al termine di ogni legislatura, per la prima volta nel 2032. Viene presen tato separatamente dal DATEC (cpv. 2–5) e dal DDPS (cpv. 6–7) per le rispettive sfere di compe tenza. In tal modo si tiene conto dei diversi orizzonti temporali e dei limiti del sistema. Fornisce infor mazioni sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dirette e indirette, nonché di quelle a monte e a valle, e sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Il rapporto viene effet tuato in conformità al Protocollo GHG e si basa su un ampliamento del precedente bilancio dei gas serra. I rapporti sono oggetto di pubblicazione e quindi accessibili al pubblico.

Articolo 30f Basi per i Cantoni, l’Amministrazione federale decentralizzata e le unità rese autonome della Confederazione

Per assumere il loro ruolo esemplare, le unità amministrative centrali dei Cantoni sui loro territori, l’Am ministrazione federale decentralizzata e le imprese parastatali si adoperano per raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero già nel 2040, considerando, per quanto possibile, le emissioni a monte e a valle. Nel capoverso 1 l’Amministrazione federale decentralizzata è equiparata ai Cantoni e alle unità rese autonome, sebbene non sia menzionata separatamente nell’articolo 10 LOCli. Nella OOCli, il Con siglio federale si limita a mettere a disposizione dei servizi interessati dal ruolo esemplare di cui all’arti colo 10 capoverso 1 LOCli gli aiuti all’attuazione. I Cantoni, l’Amministrazione federale decentralizzata e le imprese parastatali non sono tenuti a rispettare ulteriori prescrizioni per quanto riguarda il ruolo esemplare a livello di ordinanza.

In relazione all’uso dei termini «unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata» e «unità rese autonome della Confederazione», si rimanda alle osservazioni sull’articolo 30a capoverso 4