Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
1. Situazione iniziale
1.1 Fase preliminare
Il 29 novembre 2023 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso1. Il 21 marzo 2025 la legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE)2 è stata successivamente approvata dal Parlamento. Nessuna richiesta di referendum è stata depositata entro il termine fissato al 10 luglio 2025.
1.2 Presentazione della LVTE
La LVTE disciplina gli obblighi degli operatori del mercato svizzero, degli operatori del mercato europeo e degli intermediari del mercato svizzero per i settori dell’energia elettrica e del gas. In questo contesto, la legge prevede altresì una procedura di abilitazione per le piattaforme per le informazioni privilegiate e i meccanismi di segnalazione.
Gli operatori del mercato svizzero sono i principali soggetti interessati dalla legge, in quanto intrattengono un rapporto diretto con i prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Tale condizione li assoggetta a una serie di obblighi: devono farsi registrare presso la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) in quanto autorità di vigilanza prima di concludere qualsiasi transazione o di conferire qualsiasi ordine di negoziazione su un mercato dell’energia all’ingrosso, trasmettere alla ElCom le informazioni necessarie alla vigilanza sul mercato (ossia quelle concernenti le loro transazioni e i loro ordini di negoziazione riguardanti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso e i dati fondamentali dei loro impianti) e pubblicare le loro informazioni privilegiate per garantire l’efficacia della vigilanza. Gli operatori del mercato europeo godono invece di uno statuto particolare, dato che hanno domicilio o sede in Svizzera ma sono comunque assoggettati al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, modificato dal regolamento (UE) 2024/1106 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024 (Regolamento REMIT) per le loro attività riguardanti prodotti energetici all’ingrosso che rientrano nel campo d’applicazione dello stesso Regolamento REMIT. Inoltre, tali operatori erano finora assoggettati nel settore dell’energia elettrica a vari obblighi derivanti dagli articoli 26abis–26c dell’ordinanza del 14 marzo 20083 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl). Tali obblighi sono ripresi nella legge, motivo per cui gli operatori del mercato europeo saranno assoggettati pressoché agli stessi obblighi. Essi saranno tenuti a farsi registrare presso la ElCom e a comunicarle contemporaneamente e nella stessa forma le informazioni che devono rilasciare alle autorità dell’UE o di uno Stato membro dell’UE in virtù del Regolamento REMIT. Infine, per la loro conoscenza approfondita del mercato in cui operano e dei loro clienti, anche gli intermediari del mercato svizzero saranno assoggettati a obblighi volti principalmente a prevenire i comportamenti illeciti sul mercato.
I comportamenti che creano distorsioni sul mercato sono sempre indesiderati, a prescindere che inducano un aumento o una diminuzione dei prezzi. La legge vieta quindi anche lo sfruttamento e la divulgazione di informazioni privilegiate e la manipolazione dei mercati dell’energia all’ingrosso.
Per individuare e sanzionare comportamenti illeciti sul mercato e gravi violazioni degli obblighi derivanti dalla legge sono previsti strumenti di vigilanza, sanzioni amministrative e penali.
Grazie alla legge la ElCom ottiene in particolare informazioni sulle attività di negoziazione degli operatori sui mercati dell’energia all’ingrosso e quindi anche sul modo in cui le grandi imprese elettriche e del gas interagiscono tra loro. In tal modo è possibile individuare per tempo comportamenti illeciti e osservare
1FF 2023 2864
2FF 2025 1102