Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
lo sviluppo dei mercati dell’energia all’ingrosso, a garanzia di un approvvigionamento energetico sicuro ed economicamente sostenibile in Svizzera.
1.3 Costituzionalità e compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) è un’ordinanza d’esecuzione della LVTE. In questo senso, l’ordinanza è conforme alla legge e si può rimandare alle spiegazioni contenute nel messaggio per quanto concerne gli aspetti giuridici (cfr. FF 2025 1102).
Alcuni operatori dei mercati all’ingrosso offrono servizi ai sensi dell’Accordo generale sugli scambi di servizi dell’OMC (GATS). Il progetto prevede, tra gli altri, obblighi di registrazione ed emolumenti; non contiene requisiti discriminatori o forme di trattamento differenziato perché prevede un riconoscimento unilaterale – esplicitamente possibile nel quadro del GATS – degli standard utilizzati dagli operatori del mercato europeo ai sensi delle norme dell’UE.
1.4 Attuazione dell’accordo sull’energia elettrica
L’attuazione dell’accordo sull’energia elettrica comporterà una revisione della presente ordinanza e della LVTE, sulla quale si è tenuta una consultazione pubblica dal 13 giugno 2025 al 31 ottobre 2025. Con l’accordo sull’energia elettrica, la Svizzera deve riprendere il Regolamento REMIT e i pertinenti regolamenti di esecuzione, tra cui il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014. Questi atti tuttavia saranno applicabili solamente al commercio di energia elettrica. Pertanto, solo alcune disposizioni dell’OVTE rimarranno applicabili al settore dell’energia elettrica (segnatamente quelle previste dal cap. 9), mentre l’OVTE nel suo complesso continuerà ad applicarsi normalmente al settore del gas. Poiché la LVTE e la presente ordinanza riconoscono gli standard utilizzati ai sensi delle norme dell’UE (v. cap. 3), la transizione per gli operatori di mercato attivi nel settore dell’energia elettrica è ampiamente facilitata.
2. Punti essenziali del progetto
La presente ordinanza (OVTE) contiene le disposizioni esecutive del Consiglio federale in relazione alla LVTE. Riprendendo sostanzialmente la struttura della legge, concretizza le basi legali stabilendo i dettagli tecnici e procedurali necessari per l’applicazione efficace delle norme di trasparenza e vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso in Svizzera.
L’ordinanza definisce il campo di applicazione della legge (art. 2 LVTE). Vengono disciplinate le modalità di registrazione della ElCom per gli operatori di mercato (art. 4 - 5 LVTE), per le piattaforme per le informazioni privilegiate (art. 9 - 11 LVTE) e per i meccanismi di segnalazione (art. 13 - 15 LVTE). Al momento della registrazione, gli operatori di mercato devono indicare se effettuano negoziazioni algoritmiche (art. 16 LVTE) o se forniscono un accesso elettronico diretto a un mercato organizzato (art. 17 LVTE). L’OVTE specifica anche le informazioni che devono figurare nel registro dei rappresentanti degli operatori di mercato con sede all’estero (art. 6 LVTE) e degli intermediari (art. 18 LVTE), oltre a prescrivere le modalità di pubblicazione delle informazioni privilegiate (art. 7–8 LVTE). Sono disciplinate anche le modalità con cui gli operatori di mercato e i meccanismi di segnalazione devono trasmettere alla ElCom le operazioni e gli ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso, nonché quali sono i dati di base degli impianti (dati fondamentali) necessari (art. 12 LVTE). Oltre a ciò, l’ordinanza disciplina per quali attività e prestazioni di servizi la ElCom può riscuotere emolumenti e come la tassa di vigilanza viene addossata agli operatori di mercato (art. 23 LVTE).