Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
Nell’OVTE vengono fissati diversi valori soglia, in particolare in relazione al campo d’applicazione della legge (art. 2), alla pubblicazione di informazioni privilegiate (art. 11), valori soglia e periodicità per la trasmissione di operazioni, ordini di negoziazione ed eventi del ciclo di vita (art. 19–21), per la trasmissione delle esposizioni (art. 22) e per stabilire chi e quando deve trasmettere i dati fondamentali (art. 23).
In determinate circostanze espressamente elencate negli articoli 24 e 25 è consentito rendere pubbliche informazioni privilegiate o svolgere attività che altrimenti rientrerebbero nella nozione di manipolazione del mercato. A questo proposito la ElCom ha la facoltà di designare esplicitamente attività che, se in linea con i criteri di cui all’articolo 25, non costituiscono casi di manipolazione del mercato.
L’articolo 26 menziona le attività della ElCom che comportano il pagamento di emolumenti. Le aliquote da applicare per le prestazioni di servizi fornite dalla ElCom (decisioni, procedure di vigilanza, audit e prestazioni di servizi) sono fissate nell’allegato 1 dell’ordinanza. La tassa di vigilanza imputata agli operatori del mercato svizzero è legata, conformemente agli articoli 27–32, ai costi della vigilanza sostenuti dalla ElCom nell’anno precedente per dare attuazione alla legge. Da tale importo vengono dedotti i proventi originati dagli emolumenti e dalla tassa di base di 250 franchi, addebitata a ogni operatore di mercato.
Le disposizioni transitorie stabiliscono che i rappresentanti degli operatori di mercato senza sede in Svizzera devono essere indicati alla ElCom entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge (art. 34). Gli operatori del mercato svizzero hanno inoltre un termine di tre mesi dall’entrata in vigore della legge per trasmettere le loro informazioni privilegiate, le operazioni e gli ordini di negoziazione (art. 35). È previsto un termine di tre mesi anche per l’obbligo di trasmissione delle esposizioni (art. 36).
3. Questioni scelte
3.1 Agevolazioni amministrative per gli operatori del mercato svizzero attivi come operatori del mercato europeo
Operatori del mercato europeo
Dal 2012 e con l’entrata in vigore del Regolamento REMIT, tutte le persone fisiche o giuridiche che concludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione su un mercato dell’energia all’ingrosso in relazione a prodotti energetici all’ingrosso ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 4 del Regolamento REMIT sono considerate operatori di mercato e pertanto assoggettate al Regolamento REMIT e ai relativi obblighi.
Da tale definizione risulta che solamente i contratti o i derivati specificamente connessi all’Unione europea (UE) conferiscono al loro autore lo statuto di operatore di mercato, assoggettandolo così ai vari obblighi previsti dal Regolamento REMIT. Ciò significa che i prodotti energetici svizzeri all’ingrosso non possono rientrare nella definizione di prodotto energetico all’ingrosso di cui al Regolamento REMIT.
Essendo applicabile a tutte le persone fisiche o giuridiche aventi sede nell’UE o all’estero, il Regolamento REMIT interessa anche alcuni operatori con sede o domicilio in Svizzera.
Per poterli identificare, è sufficiente consultare il registro europeo degli operatori di mercato gestito dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), che fornisce una panoramica precisa della cerchia di operatori di mercato assoggettati al Regolamento REMIT. Infatti, prima di poter effettuare qualsiasi transazione o conferire qualsiasi ordine di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso, gli operatori di mercato devono farsi registrare presso l’autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti o, se non sono stabiliti o residenti nell’UE, in uno Stato membro in cui svolgono attività (art. 9 par. 1 Reg. REMIT).