Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
Al 24 settembre 2025 il registro europeo degli operatori di mercato dell’ACER riporta circa 200 persone fisiche o giuridiche con sede o domicilio in Svizzera.
Operatori del mercato svizzero
Ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a LVTE, tutte le persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede in Svizzera o all’estero che concludono transazioni o impartiscono ordini di negoziazione su un mercato dell’energia all’ingrosso concernenti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso sono considerate operatori del mercato svizzero e quindi assoggettate alla legge e ai relativi obblighi.
È essenziale comprendere che con la definizione di «prodotto energetico svizzero all’ingrosso» la legge permette di colmare la lacuna esistente per quanto riguarda i contratti o i derivati relativi in modo specifico alla Svizzera. Infatti, come menzionato, i prodotti energetici svizzeri all’ingrosso non possono rientrare nella definizione di prodotto energetico all’ingrosso di cui al Regolamento REMIT.
Poiché i prodotti energetici svizzeri all’ingrosso non si inserivano in alcun quadro giuridico prima dell’entrata in vigore della legge, nessuno di essi imponeva obblighi concreti agli operatori di mercato. Inoltre, nessuna norma del diritto svizzero consentiva di sanzionare specificamente comportamenti illeciti sul mercato assunti in relazione a tali prodotti.
Con la legge, chiunque svolga attività concernenti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso rientra ora nel campo d’applicazione della legge come operatore del mercato svizzero, conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera b LVTE. Essere qualificati come operatori del mercato svizzero è di fondamentale importanza in quanto comporta per queste persone l’applicazione di una serie di obblighi specifici, ossia obbligo di registrazione (cfr. art. 4 LVTE), di pubblicazione (cfr. art. 7 e 8 LVTE) e di trasmissione (cfr. art. 12 LVTE).
Per quanto riguarda la cerchia di destinatari che saranno assoggettati alla LVTE, è difficile fornire una quantificazione precisa. Tuttavia, l’Ufficio federale dell’energia (UFE) stima che l’assoggettamento alla LVTE dovrebbe riguardare circa 250 operatori del settore energetico, 700 gestori di rete e altri fornitori (600 nel settore dell’energia elettrica e 100 in quello del gas) e un numero limitato di grandi consumatori finali.
Agevolazione amministrativa per gli operatori del mercato svizzero già attivi come operatori del mercato europeo
Come menzionato emerge chiaramente che alcuni dei nuovi operatori del mercato svizzero sono già attivi sul mercato all’ingrosso dell’UE in relazione a prodotti energetici all’ingrosso ai sensi del Regolamento REMIT, e in sostanza sono già assoggettati allo stesso.
Esistendo analogie di fatto tra gli obblighi e l’attuazione del Regolamento REMIT e della LVTE, questi operatori di mercato possiedono già tutte le conoscenze e le infrastrutture necessarie per la corretta attuazione della LVTE. Sono infatti tutti già registrati presso l’ACER, pubblicano informazioni privilegiate mediante apposite piattaforme e forniscono informazioni all’ACER mediante un meccanismo di segnalazione.
L’idea della LVTE e della presente ordinanza è quindi quella di prevedere, per gli obblighi principali – vale a dire la registrazione, la pubblicazione di informazioni privilegiate e la trasmissione di informazioni alla ElCom –, la possibilità per gli operatori del mercato svizzero che sono attivi anche come operatori del mercato europeo di utilizzare gli stessi standard che già applicano conformemente al Regolamento REMIT. Questo approccio garantisce che gli operatori attivi in relazione a prodotti energetici svizzeri ed europei all’ingrosso non siano costretti ad adottare procedure e infrastrutture diverse per soddisfare i requisiti di legge. Consente perciò di ridurre notevolmente i costi amministrativi, evitare inutili doppioni e garantire coerenza normativa tra la Svizzera e l’UE.
Le agevolazioni sono descritte qui di seguito :
Registrazione