Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
• Articolo 4 capoverso 3 LVTE: se è già registrato presso l’ACER, l’operatore trasmette alla ElCom unicamente le informazioni che ha già trasmesso conformemente alle norme dell’UE.
• Articolo 5 capoverso 3: le persone che sono già registrate presso la ElCom come operatori del mercato svizzero o come operatori del mercato europeo possono chiederle di farsi registrare come operatori dell’altro mercato. Se del caso, la ElCom può chiedere ulteriori informazioni all’operatore di mercato interessato.
Pubblicazione
• Articolo 12, capoverso 3 OVTE : gli operatori del mercato svizzero che sono attivi anche come operatori del mercato europeo e pubblicano informazioni privilegiate conformemente alle disposizioni dell’UE possono pubblicare le loro informazioni privilegiate secondo la legge nello stesso formato e con lo stesso livello di informazioni.
Trasmissione
• Articolo 18, capoverso 5 OVTE : gli operatori del mercato svizzero e i gestori di mercati organizzati che, conformemente alle norme dell’UE, trasmettono all’ACER informazioni relative alle loro operazioni concernenti prodotti energetici all’ingrosso ai sensi delle norme dell’UE possono trasmettere alla ElCom le informazioni di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE con gli stessi dettagli tecnici previsti da tali norme.
3.2 Istruzioni della ElCom e rimando agli orientamenti dell’ACER
Il settore della vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso è estremamente tecnico e in continua evoluzione. Nell’UE, l’applicazione del Regolamento REMIT si basa in gran parte su documenti di riferimento e orientamenti elaborati dall’ACER, nei quali si specificano per le autorità le modalità interpretative e applicative degli obblighi previsti dal Regolamento REMIT. Tali documenti sono aggiornati regolarmente per tenere conto dell’evoluzione delle prassi di mercato e degli insegnamenti tratti dalla pratica operativa.
Il Regolamento REMIT è in vigore da diversi anni, e ciò ha offerto all’ACER sia il tempo che l’esperienza necessari per perfezionarne l’attuazione sul territorio dell’UE attraverso numerosi documenti di orientamento, pubblicati sul suo sito Internet4. Poiché la legge si ispira molto da vicino al Regolamento REMIT, la sua esecuzione sarà molto simile anche in Svizzera, motivo per cui la ElCom deve poter trarre beneficio dal lavoro già svolto a monte dall’ACER. Oltre all’efficacia pratica, un tale allineamento alle prassi dell’UE permetterà di ridurre significativamente l’onere amministrativo per gran parte dei destinatari della legge, vale a dire gli operatori di mercato che sono attivi anche sul mercato all’ingrosso dell’UE per i prodotti energetici all’ingrosso ai sensi del Regolamento REMIT, e che sono quindi già assoggettati al Regolamento REMIT. Si tratta di operatori già avvezzi alle prassi dell’UE, che possiedono già tutte le conoscenze e le infrastrutture necessarie per la corretta attuazione del Regolamento REMIT. Sono infatti già registrati presso l’ACER, pubblicano informazioni privilegiate mediante apposite piattaforme e forniscono informazioni sulle loro transazioni e i loro ordini di negoziazione all’ACER mediante un meccanismo di segnalazione. È quindi imperativo che la ElCom possa operare in Svizzera come l’ACER all’interno dell’UE.
L’esempio più concreto di questo allineamento necessario tra le prassi dell’UE e il modello svizzero è costituito dalla trasmissione alla ElCom delle informazioni relative alle transizioni e agli ordini di negoziazione, sancito al capitolo 7. La ElCom terrà poi conto delle disposizioni dell’UE, segnatamente dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 e degli orientamenti in materia di trasmissione dei dati pubblicati dall’ACER. L’orientamento più pertinente in proposito è il Transaction Reporting User Manual (TRUM)5. Si tratta di un documento che stabilisce in particolare come bisogna trasmettere all’ACER le transazioni e gli ordini di negoziazione effettuati sui mercati dell’energia all’ingrosso, il formato da utilizzare (XML, schemi
4 https://www.acer.europa.eu/remit-documents
5 https://www.acer.europa.eu/remit-documents/remit-reporting-guidance