Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
venditori o i fornitori a monte, sia perché sono costretti a delegare questo compito di trasmissione a un terzo che dispone di un meccanismo di segnalazione abilitato, non essendo essi stessi in possesso dell’abilitazione.
Alla luce di questi elementi si deve constatare che, grazie alle possibilità di delega, l’onere amministrativo aggiuntivo derivante dall’obbligo di trasmissione per le transazioni concluse fuori borsa rimane molto contenuto per gli operatori di piccola-media rilevanza. Allo stesso modo, l’onere amministrativo per gli operatori di media-grande rilevanza è notevolmente ridotto dall’esistenza di meccanismi di segnalazione che, nella maggior parte dei casi, si incaricheranno di trasmettere le informazioni alla ElCom per loro conto.
ii) Eccezione supplementare per i consumatori finali considerevoli
Conformemente all’articolo 12 capoverso 11 LVTE, il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di trasmissione per i consumatori finali per quanto concerne i contratti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LVTE. Si tratta di una specificità legata al diritto svizzero che è stata ampiamente richiesta dai vari partecipanti alla consultazione pubblica e integrata dal Consiglio federale nel suo progetto. In virtù di questa deroga, anche i consumatori finali ritenuti in grado di influenzare in modo significativo i prezzi dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso sono esentati dall’obbligo di trasmissione per quanto riguarda i contratti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LVTE.
Questa eccezione si concretizza nell’articolo 17 capoverso 2 OVTE nel senso che se il contratto standard bilaterale o non standard viene stipulato con un consumatore finale con una capacità di consumo pari o superiore a 600 GWh, spetta unicamente alla controparte del consumatore finale provvedere alla trasmissione alla ElCom, per se stessa e per conto del consumatore finale, a condizione che quest’ultimo l’abbia informata della sua capacità di consumo al momento della conclusione della transazione.
Per questi consumatori finali che concludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione relativi a tali contratti, l’esperienza all’interno dell’UE ha dimostrato che non esiste un rapporto costi-benefici soddisfacente per prevedere un assoggettamento a un obbligo di trasmissione per tali informazioni. Pertanto, l’onere amministrativo aggiuntivo non è giustificato, poiché tali informazioni devono in ogni caso essere già fornite dall’altra parte contrattuale47.
Di conseguenza, l’onere amministrativo aggiuntivo per i consumatori finali considerevoli derivante dall’obbligo di trasmissione per i contratti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LVTE è nullo.
iii) Eccezioni relative a determinati tipi di contratto
Infine, in virtù dell’articolo 21 OVTE alcune operazioni sono semplicemente escluse dall’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE.
Conclusione
Alla luce di questi elementi, si deve constatare che l’onere amministrativo aggiuntivo prodotto dall’insieme degli obblighi previsti dalla LVTE rimane molto limitato per gli operatori di piccola e media rilevanza. Ciò vale anche per gli operatori di media-grande rilevanza, per i quali l’onere amministrativo rimane più che ragionevole. In effetti, una parte di questi operatori è già soggetta al Regolamento REMIT e possiede già tutte le conoscenze e le infrastrutture necessarie per la corretta attuazione della LVTE. Per gli altri, tutte le agevolazioni amministrative previste dalla LVTE (in particolare la delega dell’attuazione degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione alle piattaforme per le informazioni privilegiate e ai meccanismi di segnalazione, nonché l’esenzione dall’obbligo di trasmissione delle informazioni relative alle transazioni e agli ordini di negoziazione effettuati su un mercato organizzato, segnalati ormai direttamente da questi ultimi) riducono fortemente il loro onere amministrativo iniziale.
47 Messaggio concernente la legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso, pag. 36.