Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
divulgazione potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tale prodotto, segnatamente i dati fondamentali degli impianti (art. 3 cpv. 1 lett. c LVTE). La possibilità di influire è di per sé un elemento che consente di eseguire una prima selezione tra gli operatori di rilevanza maggiore o piccola-media. È infatti alquanto improbabile che un operatore di piccola-media rilevanza sia in possesso di informazioni che potrebbero influenzare in modo significativo il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.
Intenzionalmente non viene ancora fissato un valore soglia per gli impianti di produzione o di stoccaggio di energia elettrica o di gas. Nel rapporto pubblicato per l’anno 202241, Nord Pool ha condotto un’analisi quantitativa e qualitativa concludendo che tale valore soglia è idoneo per identificare le informazioni che potrebbero avere un impatto significativo sui prezzi, evitando al contempo un sovraccarico di informazioni per gli operatori di mercato. L’UE sta valutando un valore soglia e nel 2026 si pronuncerà su un’eventuale definizione dello stesso. La presente disposizione sarà allineata al valore che verrà in seguito adottato, non appena sarà stato fissato. Va inoltre ricordato che ai sensi del regolamento UE
n. o543/201342 i gestori di centrali elettriche svizzere forniscono già oggi dati all’ENTSO-E a partire dai 100 MW.
Per gli operatori di mercato che sono effettivamente in possesso di un’informazione privilegiata soggetta all’obbligo di pubblicazione, è importante sottolineare che non saranno loro a pubblicarla direttamente. La pubblicazione, infatti, deve in ogni caso avvenire mediante una piattaforma per le informazioni privilegiate abilitata (art. 7 cpv. 2 LVTE), limitando così l’onere amministrativo per gli operatori di mercato soggetti a tale obbligo.
Pertanto, l’onere amministrativo generato dall’obbligo di pubblicazione sarà praticamente inesistente per gli operatori di piccola-media rilevanza e sarà limitato per gli operatori di media-grande rilevanza, grazie all’agevolazione amministrativa fornita dalle piattaforme per le informazioni privilegiate.
Obbligo di trasmissione (art. 12 LVTE)
L’obbligo di trasmissione è certamente quello che comporterà il maggiore onere amministrativo per gli operatori del mercato svizzero. Tuttavia, la LVTE contempla una serie di agevolazioni amministrative o esenzioni che riducono drasticamente l’onere amministrativo per tali operatori di mercato.
a) Per la trasmissione dei dati fondamentali degli impianti
Conformemente a quanto previsto dall’UE negli articoli 8 e 9 del Regolamento di esecuzione (UE)
n. 1348/201443, le informazioni relative ai dati fondamentali degli impianti sono trasmesse dagli stessi gestori delle reti di trasporto, mediante la pubblicazione che sono tenuti a effettuare attraverso le piattaforme per la trasparenza della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’energia elettrica e il gas44.
Riprendendo l’articolo 12 capoversi 7 e 8 LVTE, l’articolo 23 impone l’obbligo di trasmissione alla società nazionale di rete e ai gestori di reti svizzere di trasporto del gas. Questa scelta è dovuta al loro ruolo centrale e al loro accesso diretto a tutte le informazioni pertinenti. Inoltre, questi operatori dispongono di una panoramica completa e affidabile della rete di trasporto e, in virtù della loro funzione, si trovano nella posizione migliore per concentrare e trasmettere i dati fondamentali alla ElCom. Infine, la norma consente di evitare una dispersione degli obblighi di trasmissione tra una molteplicità di operatori di mercato e migliora la qualità e l’omogeneità delle informazioni raccolte, il tutto evitando un’eccessiva granularità dei dati.
41 https://www.nordpoolgroup.com/49920b/globalassets/download-center/market-surveillance/new-report---inside-informationthreshold.pdf
42 Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell’energia elettrica e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
43 Regolamento di esecuzione (UE) n 1348/2014 - EUR-Lex (europa.eu)
44 ENTSO-E Transparency Platform (entsoe.eu) / ENTSOG - TP