Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
Tra i destinatari della LVTE, va da sé che un certo numero di operatori (segnatamente quelli di grande rilevanza) sia attivo anche sul mercato all’ingrosso dell’UE per i prodotti energetici all’ingrosso ai sensi del Regolamento REMIT, e siano perciò già assoggettati a tale regolamento. Esistendo analogie di fatto tra gli obblighi e l’attuazione del Regolamento REMIT e della LVTE, questi operatori di mercato possiedono già tutte le conoscenze e le infrastrutture necessarie per la corretta attuazione della LVTE. Sono infatti tutti già registrati presso l’ACER, pubblicano informazioni privilegiate mediante apposite piattaforme e forniscono informazioni all’ACER mediante un meccanismo di segnalazione.
L’idea dell’ordinanza è quindi quella di prevedere, per gli obblighi principali – vale a dire la registrazione, la pubblicazione di informazioni privilegiate e la trasmissione di informazioni alla ElCom –, la possibilità per gli operatori del mercato svizzero che sono attivi anche come operatori del mercato europeo di utilizzare gli stessi standard che già applicano conformemente al Regolamento REMIT. Questo approccio garantisce che gli operatori attivi in relazione a prodotti energetici svizzeri ed europei all’ingrosso non siano costretti ad adottare procedure e infrastrutture diverse per soddisfare i requisiti di legge. Consente perciò di ridurre notevolmente i costi amministrativi, evitare inutili duplicazioni e garantire coerenza normativa tra la Svizzera e l’UE.
Le agevolazioni sono descritte qui di seguito :
Registrazione
• Articolo 4 capoverso 3 LVTE: se è già registrato presso l’ACER, l’operatore trasmette alla ElCom unicamente le informazioni che ha già trasmesso conformemente alle norme dell’UE.
• Articolo 5 capoverso 3: le persone che sono già registrate presso la ElCom come operatori del mercato svizzero o come operatori del mercato europeo possono chiederle di farsi registrare come operatori dell’altro mercato. Se del caso, la ElCom può chiedere ulteriori informazioni all’operatore di mercato interessato.
Pubblicazione
• Articolo 13 capoverso 3: gli operatori del mercato svizzero che sono attivi anche come operatori del mercato europeo e pubblicano informazioni privilegiate conformemente alle disposizioni dell’UE possono pubblicare le loro informazioni privilegiate secondo la legge nello stesso formato e con lo stesso livello di informazioni.
Trasmissione
• Articolo 18 capoverso 5: gli operatori del mercato svizzero e i gestori di mercati organizzati che, conformemente alle norme dell’UE, trasmettono all’ACER informazioni relative alle loro operazioni concernenti prodotti energetici all’ingrosso ai sensi delle norme dell’UE possono trasmettere alla ElCom le informazioni di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE con gli stessi dettagli tecnici previsti da tali norme.
Obbligo di registrazione (art. 4 LVTE)
L’obbligo di registrazione è quello che comporta l’onere amministrativo minore per gli operatori di mercato: interviene solo una volta all’inizio del processo e non prevede altro che la trasmissione di informazioni generiche come il nome dell’operatore di mercato o il suo indirizzo.
Nonostante l’onere amministrativo sia già contenuto e allo scopo di ridurlo al minimo per gli operatori poco rilevanti, l’ordinanza prevede comunque un’eccezione all’obbligo di registrazione per gli operatori del mercato svizzero che effettuano esclusivamente operazioni relative ai contratti di cui all’articolo 21 capoverso 1 lettera c numeri 1 e 2 e lettera d OVTE classificati come contratti non standard.
Pertanto, l’onere amministrativo derivante dall’obbligo di registrazione sarà molto contenuto per gli operatori di mercato, indipendentemente dal fatto che siano di grande o poca rilevanza.
Obbligo di pubblicazione (art. 7, 8 LVTE)
Per definizione, un’informazione privilegiata corrisponde a qualsiasi informazione riservata e precisa che concerne direttamente o indirettamente un prodotto energetico svizzero all’ingrosso e la cui