Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo

Pertanto, l’onere amministrativo derivante dall’obbligo di trasmissione relativo ai dati fondamentali degli impianti sarà praticamente nullo per gli operatori di mercato, ad eccezione di Swissgrid e dei gestori di reti di trasporto.

b) Per la trasmissione di informazioni relative alle transazioni e agli ordini di negoziazione

I. Su un mercato organizzato

Si ricorda che per mercato organizzato si intende qualsiasi struttura in cui molteplici interessi di terzi relativi all’acquisto e alla vendita di prodotti energetici all’ingrosso interagiscono allo scopo di concludere transazioni, in particolare le borse dell’energia, gli intermediari di energia e le piattaforme di capacità energetica (art. 3 cpv. 1 lett. g LVTE).

Conformemente alla revisione del Regolamento REMIT nell’UE, l’articolo 12 capoverso 4 LVTE prevede che siano d’ora in poi i mercati organizzati («organised marketplaces») a dover mettere a disposizione della ElCom i dati del libro degli ordini o, su richiesta, a fornire senza indugio alla ElCom l’accesso allo stesso. Poiché gli operatori di mercato non sono in grado di registrare o segnalare agevolmente i dati relativi agli ordini di negoziazione effettuati su un mercato organizzato, questi dovranno essere messi a disposizione della ElCom direttamente dai mercati organizzati in questione o da terzi che agiscono per loro conto. Gli operatori del mercato svizzero e gli operatori del mercato europeo non sono quindi più tenuti a comunicare essi stessi tali dati, pur mantenendo l’obbligo di trasmettere i dati relativi all’attività di negoziazione svolta al di fuori di un mercato organizzato, come i contratti fuori borsa (v. sotto)45.

Pertanto, l’onere amministrativo derivante dall’obbligo di trasmissione delle informazioni relative alle transazioni e agli ordini di negoziazione effettuati su un mercato organizzato sarà praticamente nullo per gli operatori di mercato, indipendentemente dalla loro rilevanza.

II. Al di fuori di un mercato organizzato (fuori borsa – OTC)

i) Accordi di delega e meccanismi di segnalazione

Quando una transazione avviene fuori borsa (OTC), in teoria deve essere dichiarata ogni parte della transazione (dichiarazione doppia), separatamente sia dal venditore che dall’acquirente. Tuttavia, come è già consuetudine nell’UE, è del tutto possibile che sulla base di accordi di delega una sola controparte si occupi di dichiarare entrambe le parti della transazione. Conformemente alla prassi dell’UE, se un terzo effettua una segnalazione per conto di una o di entrambe le controparti o qualora una controparte comunichi le informazioni dettagliate relative ad un contratto anche per conto dell’altra controparte, la segnalazione contiene i dati pertinenti della controparte relativamente a ognuna delle controparti e l’insieme completo di informazioni dettagliate che sarebbe stato segnalato se il contratto fosse stato segnalato separatamente da ciascuna controparte (art. 6 par. 7 del regolamento di esecuzione [UE]

n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014).

In pratica, ciò significa che le piccole imprese di approvvigionamento energetico o qualsiasi altro operatore di piccola o media rilevanza non trasmetteranno quasi mai queste informazioni alla ElCom, perché la segnalazione avverrà direttamente attraverso il venditore o il fornitore che si trova a monte. Questa possibilità di conferire specifico mandato non è esplicitata nella legge, ma sussiste comunque in virtù di principi generali46. Unico onere amministrativo per questi operatori di piccola-media rilevanza è assicurarsi di stipulare gli accordi di delega necessari con i venditori o i fornitori.

Va inoltre ricordato che le informazioni devono essere trasmesse alla ElCom mediante un meccanismo di segnalazione abilitato (art. 12 cpv. 5 LVTE). Ciò significa che tutti gli operatori di mercato che non dispongono dell’abilitazione per il proprio meccanismo di segnalazione dovranno di fatto delegare il compito di trasmissione a qualcuno che sia in possesso di tale abilitazione.

Nella realtà dei fatti, è esiguo il numero di operatori di piccola o media rilevanza che segnaleranno direttamente le proprie informazioni alla ElCom, sia perché hanno stipulato accordi di delega con i

45 Open-letter-on-REMIT-revision-implications.pdf (europa.eu)

46 Messaggio concernente la legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso, pag. 33.