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Consultazione 2025/92: Revisione totale della legge federale sulle imprese di armamento della Confederazione (LAAC) e trasformazione della RUAG MRO in una società anonima di diritto speciale · 7 pagine
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Impresa d’armamento della Confederazione. L
Sezione 2: Scopo, prestazioni e partecipazioni
Art. 5 Scopo dell’impresa
1Lo scopo dell’impresa consiste nel contribuire a garantire con prodotti e prestazioni di servizi l’equipaggiamento dell’esercito.
2L’impresa può concludere qualsiasi tipo di negozio giuridico atto a raggiungere lo scopo dell’impresa, in particolare:
a. acquistare e alienare fondi;
b. costituire società, assumere o alienare partecipazioni relative a queste società e collaborare sotto altra forma con terzi;
c. prendere in prestito e investire capitali sul mercato finanziario e monetario.
Art. 6 Fornitura di prestazioni
1 L’impresa fornisce prestazioni a favore del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. Può fornirle essa stessa oppure per il tramite di società da essa controllate o a cui partecipa in maniera sostanziale.
2L’impresa e le società da essa controllate possono fornire prestazioni a favore di altri organi della Confederazione nonché a terzi nella misura in cui le prestazioni:
a. siano strettamente correlate allo scopo dell’impresa;
b. non pregiudichino il raggiungimento dello scopo dell’impresa;
c. sotto il profilo economico-aziendale siano vantaggiose per il raggiungimento dello scopo dell’impresa; e
d. non richiedano considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
3 Le prestazioni sono fornite secondo i principi dell’efficacia e dell’economicità.
4 Le prestazioni secondo il capoverso 1 sono fornite in linea di principio in Svizzera. In via eccezionale possono essere fornite all’estero, purché ciò sia opportuno nell’ambito di una cooperazione transfrontaliera per motivi di politica di sicurezza o degli armamenti.
Art. 7 Partecipazioni e collaborazione
1 Se l’impresa o una società da essa controllata fonda una società, partecipa a una tale società, aliena una partecipazione oppure instaura una collaborazione con terzi di notevole portata imprenditoriale o politica, consulta in via preliminare il Consiglio federale.
2 Ai fini della tutela degli interessi di sicurezza nazionali, il Consiglio federale può vietare o vincolare a condizioni l’attività pianificata.