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Consultazione 2025/92: Revisione totale della legge federale sulle imprese di armamento della Confederazione (LAAC) e trasformazione della RUAG MRO in una società anonima di diritto speciale · 7 pagine

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Impresa d’armamento della Confederazione. L

Sezione 8: Finanziamento e dotazione di capitale

Art. 23

1L’impresa e le società da essa controllate si finanziano tramite la propria attività aziendale.

2La Confederazione assicura un’adeguata dotazione di capitale dell’impresa.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale del 10 ottobre 19978 concernente le imprese d’armamento della Confederazione è abrogata.

Art. 25 Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. legge militare del 3 febbraio 19959:

Art. 65c rubrica e cpv. 1

Impiego di impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione e dell’impresa d’armamento della Confederazione nonché delle società da essa controllate

1Il DDPS può ordinare l’impiego militare di impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione, dell’impresa d’armamento della Confederazione nonché delle società da essa controllate che forniscono prestazioni indispensabili a un impiego dell’esercito.

2. legge del 25 settembre 195210 sulle indennità di perdita di guadagno:

Art. 1a cpv. 1, frase introduttiva

1Le persone che prestano servizio nell’esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati:

a. gli impiegati dell’impresa di armamento della Confederazione e delle società da essa controllate, nella misura in cui eseguono lavori basati su contratti di lavoro nell’ambito di servizi militari;

b. gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni:

1. il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato,

2. che prestano servizio militare a titolo volontario, o

8RU 1998 1202; 2001 1582; 2011 5859

9 RS 510.10

10 RS 834.1