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Consultazione 2025/92: Revisione totale della legge federale sulle imprese di armamento della Confederazione (LAAC) e trasformazione della RUAG MRO in una società anonima di diritto speciale · 7 pagine
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Impresa d’armamento della Confederazione. L
Sezione 3: Organizzazione
Art. 8 Organi
1Gli organi dell’impresa sono:
a. l’assemblea generale;
b. il consiglio d’amministrazione;
c. la direzione;
d. l’ufficio di revisione.
2 Chi è membro del consiglio d’amministrazione, non può essere allo stesso tempo membro della direzione.
Art. 9 Direzione
La direzione gestisce l’impresa secondo il regolamento organizzativo.
Art. 10 Relazioni d’interesse
1 Chi si candida come membro del consiglio d’amministrazione o della direzione dichiara le proprie relazioni d’interesse.
2 Le modifiche delle relazioni d’interesse sono comunicate immediatamente al consiglio d’amministrazione. Quest’ultimo informa il Consiglio federale.
Art. 11 Ufficio di revisione
1 L’assemblea generale designa l’ufficio di revisione. Quest’ultimo deve essere un’impresa che sottostà alla sorveglianza statale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20054 sui revisori.
2 L’impresa deve far verificare dall’ufficio di revisione mediante revisione ordinaria il suo conto annuale ed eventualmente il suo conto di gruppo.
3 Il Consiglio federale può incaricare l’ufficio di revisione di accertare determinati fatti riguardanti il finanziamento, il rendiconto e la gestione aziendale.
Sezione 4: Gestione
Art. 12 Strategia del proprietario
1 Il Consiglio federale definisce in linea di principio ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell’impresa e delle società da essa controllate.
2 Il consiglio d’amministrazione provvede all’attuazione degli obiettivi strategici nell’impresa e nelle società da essa controllate.