Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/16: 24.438 n Iv. Pa. Rutz Gregor. Ammissione provvisoria come misura sostitutiva in caso di espulsione o allontanamento ineseguibile. Per una definizione chiara di inesigibilità · 9 pagine
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Rapporto
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
L’iniziativa parlamentare 24.438 «Ammissione provvisoria come misura sostitutiva in caso di espulsione o allontanamento ineseguibile. Per una definizione chiara di inesigibilità», depositata il 14 giugno 2024 dal consigliere nazionale Rutz Gregor (V, ZH), chiede un adeguamento puntuale della concessione dell’ammissione provvisoria. Le motivazioni riportate in maniera non esaustiva nell’articolo 83 capoverso 4 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), di un allontanamento non ragionevolmente esigibile in caso di ammissione provvisoria dovrebbero essere esposte sotto forma di elenco esaustivo. Inoltre, nel testo dell’iniziativa, la disposizione potestativa (Kann-Bestimmung) viene sostituita da una formulazione vincolante. Il fine ultimo dell’iniziativa parlamentare è quello di ridurre il numero di ammissioni provvisorie.
Secondo il diritto vigente, un’ammissione provvisoria viene disposta dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) se l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile, ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 1 LStrI). Se ad esempio respinge una domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione nello Stato d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo secondo l’articolo 44 della legge del 26 giugno 19982 sull’asilo (LAsi). L’ammissione provvisoria è pertanto una misura sostitutiva applicata qualora un allontanamento non possa essere eseguito. Gli ostacoli che rendono l’esecuzione dell’allontanamento non ammissibile (violazione del diritto internazionale), non ragionevolmente esigibile (pericolo concreto) o non possibile (motivi di carattere tecnico) sono precisati nella legge (art. 83 cpv. 2-4 LStrI) e nella giurisprudenza.
Secondo la Commissione, la presente iniziativa parlamentare dovrebbe, grazie a una definizione più chiara dei motivi che rendono un allontanamento non ragionevolmente esigibile, portare a una prassi più restrittiva nell’adozione di decisioni di ammissioni provvisorie. In tal modo si intende chiarire in quali casi concreti si decide un’ammissione provvisoria. La latitudine di giudizio delle autorità e dei tribunali rispetto ai motivi alla base di un’ammissione provvisoria deve essere ridotta. Tuttavia, occorre mantenerla per quanto concerne la valutazione dell’eventuale esistenza, nel caso concreto, di un pericolo concreto tale da rendere l’allontanamento non ragionevolmente esigibile.
Negli ultimi anni l’ammissione provvisoria è stata ripetutamente oggetto di interventi parlamentari e intese discussioni. Il 12 ottobre 2016 il Consiglio federale ha pubblicato il rapporto «Vorläufige Aufnahme und Schutzbedürftigkeit: Analyse und