Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/16: 24.438 n Iv. Pa. Rutz Gregor. Ammissione provvisoria come misura sostitutiva in caso di espulsione o allontanamento ineseguibile. Per una definizione chiara di inesigibilità · 9 pagine

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100 000 franchi. Nel contempo, sorgerebbero costi supplementari per il soccorso d’emergenza nonché per la partenza e l’aiuto al ritorno.8

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

Poiché verrebbero concesse meno ammissioni provvisorie (cfr. n. 4.1), un numero inferiore di persone ammesse provvisoriamente verrebbe assegnato ai Cantoni, in particolare per quanto concerne l’alloggio e l’integrazione. Ciò si tradurrebbe in risparmi. D’altra parte, i Cantoni riceverebbero anche somme forfettarie globali e d’integrazione inferiori. Nella stessa misura in cui dovrebbero occuparsi di un numero minore di persone ammesse provvisoriamente, i Cantoni dovrebbero tuttavia eseguire un maggior numero di allontanamenti, il che genererebbe costi ai quali la Confederazione può partecipare solo in parte (cfr. n. 4.1).

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Le modifiche proposte sono compatibili con la Costituzione.

Le persone per le quali l’esecuzione dell’allontanamento sulla base degli obblighi della Svizzera di diritto internazionale non è ammessa (p. es. art. 25 cpv. 2 e 3 Cost.9) continuano a essere ammesse provvisoriamente in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 3 LStrI).

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La presente modifica è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

Le persone con qualità di rifugiati, alle quali tuttavia non è stato concesso l’asilo per motivi che lo escludono, continuano a essere ammesse provvisoriamente in ragione dell’esecuzione dell’allontanamento non ragionevolmente esigibile (cfr. art. 83 cpv. 8 LStrI). In questo modo sono rispettate le disposizioni della Convenzione sullo statuto

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dei rifugiati . Ciò vale anche per il principio di non respingimento sancito dal diritto internazionale dei diritti umani (art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti

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dell’uomo e delle libertà fondamentali [CEDU]) . Qualora l’esecuzione di un allontanamento sia contraria ad altri obblighi di diritto internazionale della Svizzera,

8Situazione iniziale: la decisione in materia d’asilo passa in giudicato in media un anno dopo l’entrata in Svizzera. Ciò significa che la somma forfettaria globale per l’ammissione provvisoria continua a essere versata per altri sei anni. Il tasso medio di attività lucrativa dell’insieme di tutte le persone ammesse provvisoriamente, quindi inclusi bambini, anziani ecc., è pari al 25 per cento.

9RS 101

10 RS 0.142.30

11 RS 0.101