Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/16: 24.438 n Iv. Pa. Rutz Gregor. Ammissione provvisoria come misura sostitutiva in caso di espulsione o allontanamento ineseguibile. Per una definizione chiara di inesigibilità · 9 pagine

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1.2 Esame preliminare ed elaborazione di un progetto

Il 30 gennaio 2025 la CIP-N ha deciso di dare seguito all’iniziativa con 15 voti contro 11. L’8 aprile la Commissione omologa del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha dato il proprio consenso a questa decisione con 8 voti contro 2. Attraverso tale decisione la CIP-S ha aperto la strada all’elaborazione di un progetto di legge da parte della CIP-N.

1.3 Alternative esaminate e soluzione scelta

La CIP−N ha esaminato la formulazione proposta dall’autore dell’iniziativa, il quale chiede di modificare il vigente articolo 83 capoverso 4 stralciando il verbo modale «può» e omettendo la formulazione aperta «in seguito a situazioni quali» guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La soppressione del verbo modale «può», ovvero della formulazione potestativa, comporterebbe verosimilmente che in futuro l’ammissione provvisoria debba essere concessa anche in casi in cui finora è stato disposto l’allontanamento. Ciò non corrisponderebbe allo spirito dell’iniziativa e non è nemmeno intenzione della Commissione creare un diritto (soggettivo).

La portata della disposizione potestativa («l’esecuzione può non essere esigibile qualora…») non viene interpretata nel diritto vigente come una concessione di un margine di apprezzamento alla SEM per decidere se, in presenza di un pericolo concreto, disporre o meno un’ammissione provvisoria (apprezzamento della conseguenza giuridica). La disposizione vigente con il «può» chiarisce piuttosto che, per quanto concerne il criterio dell’esecuzione non ragionevolmente esigibile non si tratta del rispetto di obblighi di diritto internazionale, bensì della rinuncia all’esecuzione dell’allontanamento per motivi umanitari.7 Per questi motivi la Commissione ha deciso che dovrà essere stralciata dalla disposizione vigente solo l’espressione «in seguito a situazioni quali».

1.4 Attuazione da parte della CIP

Nella sua seduta del 4 settembre 2025 la CIP-N ha incaricato la Segreteria della Commissione e l’Amministrazione di elaborare il progetto preliminare di modifica della legge. Il 26 febbraio 2026 la CIP−N, con 16 voti contro 9, ha adottato il suo progetto preliminare da porre in consultazione.

Una minoranza della Commissione (Jost, Arslan, Gysin Greta, Klopfenstein Broggini, Marti Samira, Masshardt, Schläfli Nina, Tschopp, Widmer Céline) propone di non entrare in materia sul progetto, ritenendo che questa modifica legislativa non rappresenti la giusta via per impostare in modo credibile il sistema dell’asilo. Tale cambiamento andrebbe infatti a toccare le persone più vulnerabili alle quali oggi viene

7 Blum/Caroni/Plozza, Kommentar AIG, art. 83 n. 34 e DTAF 2014/26, consid. 7.3, 7.9.6 in fine; così come l’intento di utilizzare la disposizione con il modale nel disciplinamento precedente dell’art. 14a cpv. 4 LDDS, cfr. FF 1990 II 573, 668