Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/16: 24.438 n Iv. Pa. Rutz Gregor. Ammissione provvisoria come misura sostitutiva in caso di espulsione o allontanamento ineseguibile. Per una definizione chiara di inesigibilità · 9 pagine

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garantita un’ammissione provvisoria sulla base di fattori cumulativi (p. es. una madre sola, con figli minorenni a carico, con problemi di salute e priva di una rete sociale nel Paese di origine o di provenienza).

1.5 Risultati della consultazione

Segue dopo la consultazione

2 Punti essenziali del progetto

Con la modifica proposta della LStrI si intende attuare l’iniziativa parlamentare 24.438 depositata dal consigliere nazionale Gregor Rutz. In futuro l’ammissione provvisoria concessa poiché l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile dovrà essere possibile soltanto qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo per causa di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 PP-LStrI). Inoltre si dovrà creare una nuova disposizione transitoria affinché l’ammissione provvisoria di persone a cui era già stata disposta un’ammissione provvisoria prima dell’entrata in vigore di questo nuovo disciplinamento non possa essere revocata a seguito della nuova limitazione. In questi casi dovrà continuare a trovare applicazione il diritto vigente.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 83 cpv. 4

In questa disposizione si intende ora disciplinare in modo esaustivo le condizioni per la valutazione di un’esecuzione di un allontanamento non ragionevolmente esigibile.

A tal fine l’espressione «in seguito a situazioni quali» è stralciata. Un elenco esaustivo nella legge (principio di enumerazione) limita il campo di applicazione di una norma giuridica alle fattispecie espressamente menzionate, escludendo dunque tutti i casi non citati.

In futuro la SEM dovrà poter decidere se concedere, in un caso specifico, un’ammissione provvisoria soltanto qualora nello Stato d’origine o di provenienza la persona interessata venisse a trovarsi concretamente in pericolo a causa di una guerra, una guerra civile, violenza generalizzata o un’emergenza medica.

Art. 126h Disposizione transitoria della modifica del …

Alle decisioni d’ammissione provvisoria già disposte prima dell’entrata in vigore del nuovo disciplinamento si applica il diritto anteriore. Lo stesso vale anche per quanto concerne la verifica dell’ammissione provvisoria (art. 84 cpv. 1 LStrI). Anche questa