Progetto
Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 7 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 78 Versamento del contributo cantonale
1 L’istituzione comune fattura ogni settimana ai Cantoni il contributo cantonale di cui all’articolo 60 capoverso 1 LAMal.
2 I Cantoni che non effettuano i pagamenti tempestivamente devono versare all’istituzione comune un interesse di mora del 5 per cento all’anno.
3 Per il calcolo dell’interesse di mora si applica per analogia l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza dell’11 settembre 20023 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.
Art. 79 Versamento del contributo federale
L’istituzione comune fattura ogni settimana alla Confederazione il contributo federale di cui all’articolo 60 capoverso 6 LAMal.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2028.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, …
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi