Progetto

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 7 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 28, rubrica

Trasmissione dei dati degli assicuratori all’UFSP

Art. 28b, rubrica

Pubblicazione dei dati degli assicuratori trasmessi all’UFSP

Art. 28c, rubrica

Domanda di utilizzazione particolare dei dati degli assicuratori trasmessi all’UFSP

Art. 28d Trasmissione dei dati degli assicuratori ai Cantoni

1 Per adempiere i compiti previsti dalla LAMal, gli assicuratori trasmettono regolarmente ai Cantoni i seguenti dati:

a. almeno ogni tre mesi, in forma aggregata per fornitore di prestazioni, i dati qui appresso ricavati dai giustificativi di conteggio:

1. i costi complessivi delle prestazioni rimunerate per mese di conteggio e mese di terapia,

2. indicazioni sul fornitore di prestazioni, come il numero d’identificazione (Global Local Number, GLN) o il numero di registro dei codici creditori,

3. il campo delle prestazioni, come malattia, prevenzione, infermità congenite, infortunio e maternità,

4. il genere della prestazione, come il tipo di terapia e di costo,

b. almeno ogni mese, i dati completi del registro dei codici creditori.

2 Gli assicuratori trasmettono ai Cantoni solo i dati dei fornitori di prestazioni che esercitano sul loro territorio cantonale.

3 Gli assicuratori forniscono ai Cantoni i dati in modo elettronico, corretto, completo, tempestivo e a proprie spese.

4 I Cantoni provvedono affinché la fornitura dei dati provochi agli assicuratori il minore aggravio di lavoro possibile.

5 I Cantoni provvedono affinché, durante l’utilizzazione dei dati, il segreto d’affari dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori, nonché l’anonimato degli assicurati rimangano garantiti. Inoltre, garantiscono la sicurezza dei dati trattati adottando le misure tecniche e organizzative necessarie. L’utilizzazione dei dati ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 LAMal comprende qualsiasi forma di trattamento degli stessi in virtù del diritto in materia di protezione dei dati della Confederazione.

6 Gli assicuratori possono delegare i compiti di cui ai capoversi 1 e 3 a un’altra impresa del gruppo assicurativo, a una federazione di assicuratori o a terzi.

7 L’UFSP, consultati gli assicuratori, può emanare direttive sulle misure di cui ai capoversi 1–3.